Per accendere le telecamere in azienda è sufficiente che vi sia il consenso informato dei lavoratori. Infatti, per la Corte di cassazione – che si è espressa in questo senso con la sentenza 22611 dell’11 giugno scorso – così può essere superata la necessità dell’accordo preventivo con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con le commissioni interne, come è ancora previsto dallo Statuto dei lavoratori.
Ciò, beninteso, purché tutti i dipendenti dell’azienda abbiano prestato l’approvazione espressa all’installazione di telecamere.
Condanna cancellata
L’importante novità nasce dalla vicenda della titolare di un’impresa che, dopo un accesso ispettivo, veniva condannata per la violazione della normativa che tutela i lavoratori dai controlli indiretti mediante sistemi di videosorveglianza, malgrado avesse raccolto il consenso dei propri dipendenti e avesse segnalato in tutto lo stabilimento, con cartelli, la presenza delle telecamere. All’imprenditrice era stato contestato di avere proceduto all’installazione degli apparecchi senza avere preventivamente raggiunto l’accordo con le rappresentanze sindacali, in base all’articolo 4 della legge 300/1970.
Per la Cassazione, tuttavia, è apparso logicamente ammissibile che “il più contenga il meno”, ossia che non possa essere negata validità a un consenso chiaro ed espresso proveniente dalla totalità dei lavoratori e non soltanto da una loro rappresentanza. Del resto, non risultando esservi disposizioni di alcun tipo che disciplinino l’acquisizione del consenso, ritenere che le rappresentanze sindacali possano intervenire ove neppure la totalità dei lavoratori potrebbe farlo, a parere della Cassazione darebbe alla materia il taglio di un «formalismo estremo», tale da contrastare con la stessa logica della disposizione voluta dal legislatore.
In definitiva, per i giudici di legittimità, una volta che sia stata provata la piena consapevolezza dei lavoratori – non solo dal documento di consenso da loro sottoscritto, ma anche dal fatto che l’impresa abbia fatto comunque installare dei cartelli in segnalazione della presenza del sistema di videosorveglianza – nessuna censura può essere validamente mossa al datore di lavoro.
Una soluzione evolutiva, volta, in sostanza, a superare il sistema delineato dalla legge 300/1970, che apparentemente ammette l’installazione solo in presenza dell’accordo sindacale o, in alternativa, dell’autorizzazione accordata dalla Direzione territoriale del lavoro competente.
Le istruzioni del Ministero
Un principio innovativo, quello della Cassazione, che segue di poco tempo la nota di «semplificazione» del ministero del Lavoro (del 16 aprile 2012, protocollo 37/0007162) per cui oggi, per accendere le telecamere in azienda (ove manchi l’accordo sindacale), basta formulare la domanda in maniera corretta. In altre parole, è sufficiente fornire tutte le idonee indicazioni sull’impianto prescelto e sull’utilizzo che si intende farne. Anche così è diventato finalmente più facile ottenere il rilascio delle autorizzazioni al l’uso degli impianti audiovisivi e di tutte le apparecchiature di controllo. Tali sistemi, del resto, sono oramai di quotidiano utilizzo presso tutti i luoghi di lavoro (dalle farmacie ai bar) e non più, come in passato, mero appannaggio di banche, grandi industrie e magazzini.
ilsole24ore.com – 27 agosto 2012