Il calcolo del numero limite dei giorni di lavoro notturno nell’arco di un anno deve fare riferimento all’inizio del rapporto lavorativo e non ad un qualsiasi periodo di 365 giorni. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza 37903/12.
Il caso. I soci amministratori di una società venivano condannati, per la contravvenzione di cui agli artt. 14 comma 1 e 18-bis, d.lgs. n. 66/2003, alla pena dell’ammenda per aver adibito al lavoro notturno due lavoratrici senza aver tuttavia effettuato i prescritti accertamenti preventivi al fine di constatare l’assenza per le stesse di controindicazioni al lavoro notturno.
Nozione di lavoro notturno. Gli imputati propongono ricorso per cassazione censurando l’errata applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 532/99 e dell’art. 14 d.lgs. n. 66/03 in relazione all’artt. 2, comma 1, lett. b), n. 2 del d.lgs. n. 532/99.
I ricorrenti sostengono in primo luogo che l’attività svolta dalle due lavoratrici non sarebbe riconducibile alla definizione di lavoro notturno contenuta nel d.lgs. n. 532/99: simile attività è solo quella svolta per un periodo di almeno 7 ore consecutive nell’intervallo di tempo tra la mezzanotte e le 5 del giorno successivo.
La Cassazione giudica questo motivo infondato, ritenendo che, sulla base di quanto emerso in forma di testimonianza dal giudizio di merito, la sentenza impugnata evidenzia in maniera inappuntabile come in effetti le due lavoratrici avessero svolto attività lavorativa in tale fascia oraria.
Disciplina del lavoro notturno: attenzione al limite. È invece accolto il motivo inerente l’applicazione del citato d.lgs. n. 532/99 nella parte in cui afferma che – in difetto di disciplina collettiva – è considerato lavoratore notturno chi lavori di notte per almeno 80 giorni all’anno.
Ebbene, tale disposizione è stata applicata erroneamente al caso concreto. Infatti, rileva la Suprema Corte, la ratio di tale disciplina risiede nell’intento di «tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore in relazione all’attività da questo effettivamente svolta».
Si pone perciò un problema di ‘calcolo’ riguardo al limite degli 80 giorni annuali. Se, invero, per anno si considerasse un qualsiasi intervallo temporale della durata di 365 giorni – come si desume dalla sentenza impugnata – allora il limite sarebbe superato nel caso di specie; se, ancora, si facesse riferimento all’anno solare, si potrebbe paradossalmente evitare lo ‘sforamento’ semplicemente cumulando le giornate di lavoro notturno a ridosso della fine dell’anno o all’inizio di quello successivo.
La corretta interpretazione della norma in parola porta, in conclusione, a prendere come riferimento l’avvio del rapporto lavorativo, di modo che il limite delle 80 notti sia calcolato a partire dall’inizio di tale rapporto.
Poiché in sentenza mancano elementi certi circa l’effettivo inizio del rapporto lavorativo, la decisione impugnata viene cassata con rinvio per l’applicazione del principio di diritto qui esposto.
La Stampa – 17 dicembre 2012