Cassazione lavoro. Sì all’articolo 18 se i requisiti dimensionali risultano dalle deposizioni dei testi
Sì alla reintegra o all’indennità sostitutiva ex articolo 18 anche se il requisito dimensionale dei 15 dipendenti che fa scattare la tutela reale risulta dalle deposizioni dei testi.
È quanto emerge dalla sentenza 23771/13, pubblicata il 21 ottobre dalla sezione lavoro della Cassazione. La vicinanza vince. Bocciato il ricorso del datore, che pure in primo grado è stato condannato alla mera tutela obbligatoria nei confronti del lavoratore illegittimamente licenziato. Confermata la valutazione della Corte d’appello che rileva in azienda la sussistenza del requisito dimensionale necessario per la reintegra prevista dallo statuto dei lavoratori. E ciò in base alla media occupazionale registrata nell’impresa nell’anno precedente il provvedimento espulsivo rivelatesi illegittimo. Nessun dubbio che sia a carico del datore l’onere di provare di avere meno di 15 dipendenti, non foss’altro che per il principio della vicinanza della prova: diversamente sarebbe troppo difficile l’esercizio dei diritti del lavoratore, il quale non ha la disponibilità dei fatti in grado di dimostrare il numero degli addetti occupati dalla società. Probatio non diabolica. In effetti il datore non contesta il criterio astratto di riparto della prova. Lamenta invece che in concreto l’interpretazione dell’orientamento giurisprudenziale dominante l’avrebbe costretta a una sorta di probatio diabolica, vale a dire dimostrare che non sono veri e propri dipendenti alcuni soggetti che non figurano nel libro matricola della società. Insomma: il giudice del merito nel ripartire l’onere della dimostrazione ai fini dei requisiti della tutela reale avrebbe costretto l’azienda a fornire una prova negativa che essa non era nella condizione di produrre. In realtà la dichiarata sussistenza dei requisiti dimensionali non scaturisce dalla mancata dimostrazione che si trattava di rapporti autonomi da parte dell’azienda ma soltanto dall’esame del materiale probatorio acquisito e, in particolare, dalle deposizioni dei testimoni (forse ex colleghi del licenziato). In ogni caso l’azienda verserà altre quindici mensilità di indennità sostitutiva al lavoratore che, evidentemente, ha trovato un nuovo posto.
ItaliaOggi – 22 ottobre 2013