Close Menu
Sivemp VenetoSivemp Veneto
    Facebook X (Twitter) RSS
    Facebook X (Twitter) RSS
    Sivemp VenetoSivemp Veneto
    ISCRIVITI
    • Home
    • Chi siamo
    • Iscriviti
    • Diventa sostenitore
    • Archivio Notizie
      • Attività Sindacale
        • Dalla convenzionata
        • Segreteria regionale
      • Formazione
        • Eventi E.C.M SIMEVEP
        • Appuntamenti
      • Novità normative
        • Contratto
        • Dal Ministero
        • Dalle ULSS
        • Dall’Europa
        • Dalla Regione
        • Sentenze
      • Temi
        • Lavoro
        • Professione
        • Previdenza
        • Politiche sanitarie
        • Sicurezza alimentare
        • Sanità animale
        • Anagrafe degli animali
        • Malattie trasmissibili
        • Allevamenti
        • Benessere Animale
        • Biosicurezza
        • Farmaci veterinari
        • Contaminanti e residui
        • Mangimi e sottoprodotti
        • Igiene urbana
      • Dicono di noi
      • La nostra vetrina
    • Contatti
    Sivemp VenetoSivemp Veneto
    Home»Notizie ed Approfondimenti»Cassazione. Lo stress da super lavoro deve essere risarcito
    Notizie ed Approfondimenti

    Cassazione. Lo stress da super lavoro deve essere risarcito

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche30 Ottobre 2012Nessun commento3 Minuti di lettura
    Facebook Twitter LinkedIn Telegram Pinterest Tumblr Reddit WhatsApp Email
    Condividi
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    Il danno per lo stress da super lavoro va riconosciuto al lavoratore anche se non lo ha mai rivendicato nel corso del rapporto di lavoro e anche se, successivamente, viene espulso dall’ufficio.

    Il via libera arriva dalla Cassazione (sezione Lavoro, sentenza 18211) che spiega come, «in base al principio della `ragionevolezza´ l’orario di lavoro deve rispettare i limiti della tutela del diritto alla salute». In questo modo, la Suprema Corte ha convalidato un risarcimento del danno biologico pari a 25 mila euro nei confronti di un ex portiere di notte che aveva lavorato presso una società nella capitale, dal settembre 1974 al marzo 1997, riportando una sindrome nevrotico ansiosa da stress lavorativo.

    Come ricostruisce la sentenza redatta da Umberto Berrino, il portiere, che per tanti anni aveva garantito l’assistenza ai clienti, curandosi anche della cura dei valori in cassaforte, aveva accusato uno stress da super lavoro (l’orario di lavoro andava dalle 21 alle 9 del mattino successivo). Da qui la sua richiesta di essere spostato ad un turno diurno. La società lo aveva invece licenziato, sostenendo che esistevano altri due portieri per il turno di giorno. Davanti al giudice del Lavoro era stata stabilita la legittimità del licenziamento ma la società era stata condannata a risarcire l’ex portiere con 25 mila euro per la sindrome ansioso-depressiva. La Corte d’appello di Roma, nel marzo 2008, aveva inoltre riconosciuto al lavoratore una ulteriore somma di 1292 euro a titolo di differenze retributive.

    Contro la condanna al risarcimento dello stress al lavoratore, la società ha fatto ricorso in Cassazione, facendo presente che la prestazione di un portiere non poteva essere considerata usurante date le «pause di inattività» legate a quel genere di prestazione. Piazza Cavour ha bocciato il ricorso e ha osservato che «il principio di `ragionevolezza´ in base al quale l’orario di lavoro deve rispettare i limiti della tutela del diritto alla salute, si applica anche alle mansioni discontinue o di semplice attesa»

    Del resto, annota ancora la Suprema Corte, «il criterio distintivo tra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e la semplice temporanea inattività, computabile, invece a tali fini, e che trova applicazione anche nel lavoro discontinuo, consiste nella diversa condizione in cui si trova il lavoratore, il quale nel primo caso può disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto a rimanere nella sede del lavoro o a subire qualche limitazione, mentre, nel secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere costantemente la propria forza di lavoro per ogni necessità».

    Nel caso in questione, la Cassazione ha fatto notare che «legittimamente la Corte d’appello ha osservato che la società aveva imposto al lavoratore ritmi lavorativi gravosi come tali incidenti sull’equilibrio psico-fisico del medesimo». Del tutto legittimamente, dunque, il super lavoro è stato ritenuto «concausa della sindrome nevrotica ansiosa» del lavoratore.

    (Fonte: Adnkronos) – 30 ottobre 2012

    Post Views: 155
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email
    SeguenteDimentica cane legato all’auto e lo trascina per chilometri
    Precedente Quel “pasticciaccio brutto” dell’Agea fra governo, Lega, quote-latte
    pecore-elettriche

    Potrebbe interessarti anche

    Blue Tongue: come si stanno muovendo Toscana e Sardegna

    5 Marzo 2025

    Registro Italiano Sindrome Emolitico Uremica, nella seconda metà del 2024 crescono i casi rispetto all’anno precedente

    23 Febbraio 2025

    Alla sala Orus dell’ IzsVe, il 22 febbraio verrà eletta la nuova Segreteria regionale del SIVeMP Veneto

    6 Febbraio 2025
    Scrivi un commento
    Leave A Reply Cancel Reply

    Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

    Residui di farmaci veterinari negli alimenti: la non conformità rimane bassa nel 2023

    5 Marzo 2025

    Fuga medici all’estero. “In Italia non solo stipendi più bassi, ma anche pressione fiscale eccessiva”

    5 Marzo 2025

    Aviaria ad alta patogenicità, il Ministero istituisce la zona di attenzione fino al 15 marzo

    5 Marzo 2025

    Antibiotici, in Italia aumentano consumi e uso improprio. Il report Aifa

    5 Marzo 2025

    Blue Tongue: come si stanno muovendo Toscana e Sardegna

    5 Marzo 2025

    Il SIVeMP (Sindacato italiano veterinari di medicina pubblica) propone per i propri iscritti: la tutela sindacale sul piano morale, formativo, professionale, giuridico ed economico; la promozione e l’aggiornamento scientifico, tecnico, organizzativo e gestionale; la consulenza in materia di tutela assistenziale, previdenziale e pensionistica integrativa.

    Chi Siamo
    • Home
    • Chi siamo
    • Iscriviti
    • Diventa sostenitore
    • Archivio Notizie
    • Contatti
    Contatti - SONIA LAVAGNOLI
    • segretariofvmveneto@sivempveneto.it
    • certificata@pec.sivempveneto.it
    • +39 339 2538475
    • Via Danilo Preto, 1B - 37133 Verona (VR)
    Facebook
    X (Twitter)
    RSS
    © 2026 Sivemp Veneto - CF 97611610581
    • Privacy Policy
    • Cookie Policy

    Digita sopra e premi Invio per cercare. Premi Esc per annullare.