Risponde di omicidio colposo il medico che non si oppone alla dimissione di un paziente dall’ospedale disposta da altri colleghi. Lo sottolinea la Cassazione penale (sentenza n. 26966/2013) che ha giudicato un medico per aver partecipato, insieme con altri colleghi, alla visita collegiale di un paziente decidendo le sue dimissioni.
La responsabilità del medico è scaturita dall’omesso esame della cartella clinica del paziente, la cui lettura avrebbe consentito al sanitario di percepire le ragioni che impedivano le immediate dimissioni. Poiché l’ammalato aveva in precedenza subìto un’operazione chirurgica, il medico aveva sostenuto di essere immune da colpe per non aver fatto parte dell’equipe che aveva praticato l’intervento, senza poi nemmenoseguirlo nel decorso post operatorio.
L’attività nel reparto ospedaliero durante il periodo successivo di degenza – sosteneneva l’imputato – non basta a generare una specifica responsabilità al momento della dimissione.
Questa tesi non è stata condivisa dalla Corte di cassazione, perchè quando il medico compie attività sanitaria deve «differenziare la propria posizione» per assicurare le migliori cure ed attenzioni alla salute del paziente. Ciò significa che il medico deve manifestare il proprio dissenso dall’opinione del direttore di reparto, quando vi possa essere il rischio di complicazioni per il paziente.
Tale dissenso deve poi emergere dalla documentazione clinica del paziente, specialmente quando, come nel caso deciso, il medico imputato aveva redatto il giudizio di dismissione. Questo tipo di responsabilità responsabilità ha la stessa matrice di quella che coinvolge l’assistente medico, il qulae puo’ essere ritenuto responsabile quando non esprime critiche e perplessità, nei limiti delle sue conoscenze, sui trattamenti sanitari praticati da colleghi di posizione apicale, che possano comportare un rischio per il paziente. Sotto questo profilo, i giudici hanno fatto riferimento alla sentenza della Cassazione penale n. 556/1999. La responsabilità in questi casi deriva dal mancato compimento di atti che il medico ha il potere di compiere, per impedire il verificarsi dell’evento dannoso.
Non rileva quindi la subordinazione gerarchica del medico né tantomeno l’affidamento del paziente ad altro sanitario. La responsabilità per colpa sorge già quando il medico – partecipando alla visita collegiale – dispone di tutte le informazioni e i dati clinici relativi alle condizioni di salute del paziente, cioè di tutti i dati che avrebbero consentito di segnalare l’inopportunità delle dimissioni ed il rischio di successive complicazioni.
Basta quindi una manifestazione di dissenso alle dimissioni, per essere immuni da resposonabilità, secondo il principio contenuto nell’articolo 40 del Codice penale: «Equivale a cagionare un evento non impedirlo se si ha il relativo obbligo giuridico».
Il Sole 24 Ore – 22 giugno 2013