Il dipendente che si rifiuta di consegnare le chiavi di accesso al sistema ad un proprio collega incrina irreversibilmente il vincolo fiduciario col datore di lavoro: sì al licenziamento. Lo afferma la Cassazione con l’ordinanza 12450/13.
Il caso
Il dipendente di una banca aveva abbandonato il proprio posto di lavoro, spento i terminali e trattenuto le chiavi fisiche e logiche di accesso a due procedure interne, omettendo, nonostante i ripetuti solleciti del proprio superiore, di consegnarle ad un suo collega. Per tali condotte veniva licenziato per ben due volte, visto che una prima volta il giudice di primo grado aveva deciso per la reintegra dello stesso. È dopo il secondo licenziamento che in entrambi i gradi di giudizio le domande del lavoratore venivano respinte. Ad occuparsi della questione, poi, è stata la Corte di Cassazione che, tuttavia, non si discosta dalla decisione presa dai colleghi di merito. Senza la chiave di accesso il rapporto fiduciario si è incrinato. Risulta infatti corretta, secondo gli Ermellini, l’affermazione dei giudici di merito secondo cui il lavoratore, «ispirato da finalità ostruzionistiche e dalla volontà di mantenere una sorta di esclusività del proprio ruolo di operatore abilitato», si era ostinatamente rifiutato di ottemperare all’ordine, incrinando «irreversibilmente il vincolo fiduciario col datore di lavoro, così da integrare gli estremi della giusta causa di recesso». Ecco perché i motivi del ricorso presentato dal lavoratore vengono rigettati.
Fonte: La Stampa – 23 ottobre 2013