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    Home»Notizie ed Approfondimenti»Col «decreto Balduzzi» restano impignorabili fondi delle Regioni in Rosso
    Notizie ed Approfondimenti

    Col «decreto Balduzzi» restano impignorabili fondi delle Regioni in Rosso

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche20 Novembre 2012Nessun commento2 Minuti di lettura
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    Un sogno durato poco quello dei fornitori del Ssn che con la cancellazione, grazie a un emendamento approvato in commissione Bilancio alla Camera della previsione di allungamento di un anno dell’impignorabilità dei bilanci sanitari.

    E’ vero infatti che con l’emendamento è scomparsa dalla legge di stabilità la norma, «purtroppo, però – sottolineano le imprese produttrici – è “comparsa” nel decreto Balduzzi. Infatti, l’art. 6 bis introdotto dalla legge di conversione 8 novembre 2012 n. 189 reitera l’impignorabilità fino al dicembre 2013, estendendola, peraltro, ai giudizi di ottemperanza innanzi al Giudice amministrativo».

    Nulla da fare quindi per i fornitori che per un attimo avevano sperato di poter recuperare somme a volte (dati Assobiomedica 2012) in ritardo anche di oltre 1.800 giorni in alcune Asl.

    Il testo della parte dell’articolo 6,bis della legge 189/2012 sui pignoramenti

    (omissis)

    2. All’articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo periodo, dopo le parole: «azioni esecutive» sono inserite le seguenti: «, anche ai sensi dell’articolo 112 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,» e le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2013 »;

    b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni medesime di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, ancorchè effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sono estinti di diritto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Dalla medesima data cessano i doveri di custodia sulle predette somme, con obbligo per i tesorieri di renderle immediatamente disponibili, senza previa pronuncia giurisdizionale, per garantire l’espletamento delle finalita’ indicate nel primo periodo».

    Il Sole 24 Ore Sanità – 20 novembre 2012

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