di Mauro Calabrese. I proprietari o i semplici detentori, assumendo l’impegno di occuparsi dei gatti, anche randagi, raccolti in una colonia felina, sono responsabili del loro benessere anche per quanto riguarda le condizioni igienico-sanitarie dei luoghi dove si raccolgono e dove vengono sfamati. In tal senso il Tar Sicilia, Catania, sezione III, con la sentenza 12 gennaio 2016, n. 3, ha confermato la legittimità dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Avola che impegnava il proprietario di un terrazzo dove si raccoglieva una nutrita colonia felina, ad adottare le necessarie misure per la salvaguardia della salute pubblica e degli animali, in applicazione delle disposizioni della legge regionale n.15 del 3 luglio del 2000, recante «Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo» che, a protezione dei gatti, vietano di maltrattare e allontanare dal proprio habitat i gatti che vivono in libertà. La sentenza
In particolare, al soggetto definito “tenutario” della colonia, il comune ha imposto «di eliminare, entro 10 giorni, tutti gli inconvenienti igienico sanitari generati dalla presenza della colonia felina nel terrazzo, prevenendo il ripetersi delle medesime condizioni per il futuro», nonché «di provvedere alle eventuali vaccinazioni obbligatorie ed alla sterilizzazione dei gatti»; ancora, «di provvedere, entro un mese, a ridurre la presenza dei gatti nel terrazzo conformemente ai parametri di legge»; in ultimo, «di comunicare al Comune di Avola i luoghi di sconfinamento dei gatti in esubero».
Il sopralluogo. L’ordinanza sindacale traeva origine dalle risultanze del sopralluogo condotto dalla Polizia municipale, unitamente alle autorità veterinarie competenti, sollecitate dalla denuncia di un vicino di casa e intervenute per verificare le condizioni del terrazzo di proprietà del ricorrente, nel centro abitato del Comune, accertando una grave situazione di degrado igienico sanitario dei luoghi, vista anche la presenza di contenitori in plastica con i quali venivano rifocillati i gatti.
Il ricorso. Il proprietario del terrazzo, nel proporre ricorso avverso l’ordinanza del Sindaco, sostenendo di non aver mai tratto alcune utilità dai gatti in questione, nemmeno di tipo «affettivo», contestava, innanzitutto, di poter essere qualificato come «proprietario» o anche semplice «detentore» della colonia felina, circostanza sempre negata, affermando che la stessa si fosse sviluppata indipendentemente dal fatto di ricevere, occasionalmente, del cibo e stazionasse liberamente in luoghi diversi dell’immobile interessato e non esclusivamente nelle vicinanze del balcone di sua proprietà.
Le argomentazioni dei giudici amministrativi. Al contrario, argomentano i giudici amministrativi, sulla base delle risultanze dei sopralluoghi effettuati dalle autorità sanitarie, peraltro confermate dal medesimo proprietario dell’immobile, egli era solito, da tempo, accudire spontaneamente gli animali, che quindi non erano randagi, rifocillandoli sul proprio terrazzo, in tal modo accettando di occuparsene e quindi sottostando alle previsioni della legge regionale 15/2000, come attuate dalle circolari regionali esplicative. A riprova, era accertato che i gatti avevano l’abitudine di attendere il cibo sempre alla medesima ora sul terrazzo, e ad ogni eventuale «ritardo» rispetto all’orario solito i loro miagolii si facevano sempre più forti e insistenti, aumentando la situazione di disturbo e disagio per i vicini di casa.
Normativa sugli animali d’affezione. Ricorda la sentenza, invero, che la normativa vigente, a partire dalla Convenzione del Consiglio d’Europa del 1987, recepita in Italia con la legge n. 201 del 4 novembre 2010, protegge le condizioni di vita degli animali domestici e d’affezione, insieme all’educazione al rispetto e alla tutela della salute umana e animale, alla salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale ed alla prevenzione del randagismo e riguarda «ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall’uomo» e che, come chiarito dalla Convenzione, «per animale randagio si intende ogni animale da compagnia senza alloggio domestico o che si trova all’esterno dei limiti dell’alloggio domestico del suo proprietario o custode e che non è sotto il controllo o la diretta sorveglianza di alcun proprietario o custode».
In particolare, legittimando l’intervento dell’autorità comunale nei confronti del tenutario della colonia, le circolari esplicative della normativa regionale in materia e le direttive dell’Assessorato regionale alla Sanità, in attuazione della Legge nazionale 14 agosto 1991 n.281, «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», espressamente, prevedono che «chiunque detenga un animale o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione ed è severamente vietato abbandonarlo e/o maltrattarlo».
Conclusioni. Alla luce della ricostruzione normativa, il Tar di Catania conferma la responsabilità del proprietario del terrazzo, il quale è tenuto a farsi carico della colonia felina, non solo per quanto riguarda il sostentamento, ma anche mettendo mano alle precarie condizioni igieniche degli ambienti in cui essa risiede, assicurando una corretta gestione igienico-sanitaria e il pieno benessere degli animali.
Il Sole 24 Ore sanità – 23 febbraio 2016