Commissione, proposta Regolamento materiale riproduttivo vegetale
Le norme sul materiale riproduttivo vegetale sono coperte da una normativa europea e da diversi atti internazionali, tesi a individuare principigiuridici e più in genere filosofici, su una corretta utilizzazione dello stesso.
In particolare, vi sono esigenze da contemperare: quella di innovazione e sviluppo, che richiede diritti di proprietà intellettuale e ritorno economico certo per le industrie che ivi operano; quella di preservazione della biodiversità, che implica un numero ampio di varietà che possano essere utilizzate (leggi propagate) più liberamente; quella del diritto degli agricoltori di poter utilizzare sementi e varietà che hanno non solo trasmesso nel tempo, ma contribuito a sviluppare geneticamente.
Dagli anni ’60 di conseguenza l’Europa si è dotata di direttive (12) per regolare l’uso delle sementi, che coprono tutte le varietà di interesse agricolo e orticolo. Tali direttive inoltre sono complementari al catalogo comune delle varietà di specie agricole, e da un insieme di atti derivati (in tutto una settantina). Il cuore operativo del “sistema” prevede proprio l’iscrizione e registrazione al catalogo di tutte le varietà destinate alla commercializzazione. Per procedere a tale iscrizione si deve inoltre sottostare al controllo e alla certificazione delle sementi.
Il ruolo degli Stati membri prevede inoltre che solo varietà agronomiche “differenziabili, stabili e sufficientemente uniformi” con adeguato tornaconto agronomico vengano collocate entro il catalogo. Da tempo sono in atto richieste di revisione e semplificazione della materia, anche per cercare un nuovo equilibrio tra le diverse esigenze elencate. Nel 2007, gli Stati membri (Consiglio Europeo) hanno chiesto un passo avanti sulla commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale. Dopo valutazione esterna realizzata nel 2007-2008, nel 2009 è stato adottato un piano d’azione.
Si è arrivati così alla proposta della Commissione di un regolamento relativo alla commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale, definito nel presente documento “regolamento relativo al materiale riproduttivo vegetale”, e dopo consultazioni con gli Stati membri, le parti interessate e l’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV). In base al nuovo Regolamento, inspirato a principi di semplificazione, modernizzazione, riduzione dei costi, efficienza e flessibilità per gli operatori, le 12 direttive precedenti verrebbero sostituite da un unico regolamento. Le norme di base sono armonizzate e applicabili a tutti i tipi di materiale riproduttivo vegetale. Vengono mantenuti aspetti rigorosi per le varietà rilevanti per il mercato UE- come quelle inserite in un elenco: tali specie sono soggette ad esami per verificarne la distinguibilità, l’omogeneità, la stabilità con meccanismi di certificazione ed ispezione.
Riduzione dei costi ed efficienza.
Uno degli obiettivi del nuovo regolamento sul materiale riproduttivo vegetale inoltre riguarda la riduzione dei costi e oneri amministrativi generali, con maggiore discrezionalità e margine di manovra per quegli operatori che intendono iscrivere e certificare varietà vegetali.
Punti controversi
Solo le microimprese sarebbero esonerate dalla politica del “recupero dei costi” (divenuto un vero e proprio principio giuridico con il nuovo regolamento sui controlli ufficiali: “chi registra paga” in modo che la burocrazia venga snellita e che gli operatori se ne facciano carico laddove ne richiedono l’intervento, in cambio di diritti di proprietà), ovvero esonerate da tariffe ( o caricate di tariffe minori) per usare varietà che hanno una descrizione genetica sufficientemente stabilita e riconosciuta
Innovazione
Nel nome della semplificazione, decade l’obbligo di notifica alla Commissione di nuove varietà, e della relativa iscrizione in cataloghi comuni prima di commercializzarle. Per porle sul mercato sarà semplicemente necessaria l’iscrizione di una varietà presso un unico Stato membro.
Questo fermo restando il ruolo dell’Ufficio Comune Varietà Vegetali, presso il quale sarà possibile registrare le nuove varietà al posto della CE.
Una volta aderita la strada o Stato membro o UCVV, saranno riconosciuti laproprietà intellettuale e i relativi diritti d’uso.
Varietà tradizionali e varietà da conservazione
Nello stesso tempo sono stati fortemente ridotti gli oneri amministrativi per le varietà tradizionali e le varietà “da conservazione”. Stando a quanto si legge sulla Comunicazione della CE al Parlamento e al Consiglio, “Le varietà tradizionali e le varietà da conservazione possono essere iscritte a basso costo, sulla base dei dati storici, utilizzando una descrizione della varietà riconosciuta dalle autorità competenti”. La direttiva 98/95/CE introduce un nuovo tipo di varietà agricola che è possibile commercializzare nel continente: la “varietà da conservazione” (varietà minacciate di erosione genetica e di importanza per la biodiversità).
Riflessioni
Accesso più facile al mercato di nuove varietà e registrazione meno onerosa significano un maggiore liberismo entro un settore che vede la UE come primo esportatore mondiale di sementi (per un valore stimato di 4,4 miliardi di euro, circa il 60% delle esportazioni mondiali di sementi).
Tale aspetto, con crescente semplificazione per la richiesta di registrazione, era già in parte stato introdotto normativamente nel 2008.
Quindi si ritiene di dotare di un’arma competitiva l’industria europea, al fine di accelerare la commercializzazione. Se questo aspetto significa di converso anche un rafforzamento del regime di proprietà intellettuale, si fanno passare una serie di eccezioni (una “nicchia di mercato” come afferma la Commissione): per le varietà tradizionali si diminuiscono gli oneri amministrativi (certificazione ispezione, che non sono obbligatorie); e per le microimprese si autorizza la possibilità di commercializzare piccole quantità di materiale vegetale di diverso tipo e destinato a nicchie di mercato.
Questo sembra in ogni caso coerente con la strategie europea “Better Seed Regulation”, che riconosce la complementarietà e alternatività di un sistema sementiero su ampia scala e con un modello agroindustriale, contrapposto ad un sistema di piccola scale e appoggiato su varietà tradizionali e locali. Più volte infatti la Commissione parla di “nicchie di mercato” esonerate dalle regole ordinarie di immissione sul mercato, e che dovrebbero in qualche modo consentire eccezioni per le microimprese.Certo non ci si devono aspettare cambiamenti radicali rispetto al consolidato normativo in tema di proprietà intellettuale, ci si muove nel solco della tradizione.
Sicurezzaalimentare.it – 15 maggio 2013