La tassa di concessione governativa sui telefonini fa sempre discutere. Da un lato, infatti, è arrivata la decisione della Cassazione che ha sancito la legittimità. Dall’altra ci sono ancora Commissioni tributarie che ribadiscono l’esenzione per alcune categorie di “contribuenti”. Come le Asl.
Con la sentenza 9560 depositata il 2 maggio, le Sezioni unite hanno chiuso le porte alle speranze dei comuni, e non solo, di ottenere il rimborso di quanto pagato negli ultimi dieci anni (circa 800 milioni l’anno). L’Esecutivo peraltro era già corso ai ripari con il Dl 4/2014 convertito nella legge 50/2014 (Gazzetta Ufficiale 74 del 29 marzo scorso) chiarendo che «per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione». Sciogliendo così proprio il nodo sollevato dall’ordinanza interlocutoria della Cassazione 12056 del 2013, con la quale i giudici chiedevano l’intervento appunto delle Sezioni unite per un chiarimento definitivo in materia. La Cassazione ha precisato, sulla base delle direttive europee e, in particolare, della 2002/20/Ce la cosiddetta direttiva autorizzazioni, che «alla luce di questo primo esame, i cui risultati si presentano immediatamente tutt’altro che irrilevanti, non appare giustificato sostenere sul piano normativo che la tassa governativa sui “telefonini” sia da ritenere abrogata per il solo fatto che il Codice delle comunicazioni non disciplini più l’uso dei terminali radiomobili di comunicazione». Sul piano del merito, allora, vanno inquadrate alcune decisioni (come le sentenze n. 1114, 1115 e 1117/01/14 della commissione tributaria regionale di Roma, sezione 1, patrocinate dallo studio Longobardi) che ha escluso le Asl dal pagamento della tassa per mancanza di “soggettività”, in quanto è possibile «equiparare» queste ultime alle amministrazioni statali e in quanto tali a considerarli esenti. «La parità di posizione e di dignità – si legge nella motivazione – che la Costituzione riconosce ai vari Enti che compongono la Repubblica non consente quindi di continuare ad attribuire alla sola Amministrazione dello Stato la posizione di detentrice di poteri autorittivi di tipo concessorio o autorizzatorio».
Il Sole 24 Ore – 10 maggio 2014