Il recesso del dirigente conta ai fini della soglia di cinque lavoratori. La lettera di avvio dell’iter deve essere inviata ai sindacati di categoria fino all’eventuale mediazione amministrativa. Con la norma contenuta nella legge europea appena approvata dal Parlamento che sancisce l’applicazione nei confronti dei dirigenti delle procedure di licenziamento collettivo, cambiano notevolmente le regole e le prassi da seguire nel caso in cui un datore di lavoro intenda procedere a più di quattro licenziamenti nell’arco di 120 giorni. Si ricorda che la norma recepisce la sentenza della Corte di giustizia europea del 13 febbraio scorso (causa 596/2012) e modifica l’articolo della legge 223/91 nella parte in cui quest’ultimo escludeva l’obbligo di rispettare le procedure di riduzione del personale nei confronti dei lavoratori con qualifica dirigenziale (si legga anche «Il Sole 24 Ore» del 26 ottobre).
Il primo cambiamento riguarda i criteri di calcolo da seguire per capire se deve applicarsi la procedura di licenziamento collettivo.Con la nuova disciplina, i dirigenti vanno considerati sia ai fini del raggiungimento della soglia delle cinque persone che l’azienda intende licenziare, sia ai fini del superamento della soglia dei 15 dipendenti presenti nell’organico aziendale.
Il secondo cambiamento riguarda l’impostazione della lettera di avvio della procedura di riduzione del personale: tra i destinatari entrano di diritto anche le organizzazioni di rappresentanza sindacale dei manager, le quali dovranno partecipare a tutte le fasi della procedura collettiva, a partire dall’esame congiunto in sede sindacale fino all’ulteriore ed eventuale mediazione da svolgersi in sede amministrativa.
La diversità di regime giuridico applicabile ai dirigenti, unita al fatto che la nuova normativa ipotizza lo svolgimento di «appositi incontri», lasciano presumere che possano anche svolgersi tavoli separati, fermo restando l’obbligo di rispettare i termini e le procedure di legge.
Un cambiamento importante riguarda anche la disciplina applicabile all’intimazione del licenziamento.
I dirigenti da licenziare dovranno essere individuati mediante l’applicazione di criteri di scelta ordinari: quindi, mediante l’applicazione – in concorso tra loro – dei carichi di famiglia, dell’anzianità di servizio e delle esigenze produttive, oppure – in alternativa – dei criteri definiti mediante accordo sindacale.
Questa decisione è sorprendente in quanto la normativa comunitaria non sembrava considerare indispensabile l’applicazione dei criteri di scelta nei confronti dei dirigenti, anche perché questi si conciliano poco con la natura fiduciaria del rapporto di lavoro dirigenziale.
Il legislatore italiano non ha tenuto conto di questi aspetti e ha scelto di estendere anche ai dirigenti l’obbligo di applicare i criteri di scelta. C’è da sperare che nella prassi applicativa si sviluppino buone prassi al tavolo sindacale per definire criteri di scelta maggiormente adatti al lavoro manageriale.
L’ultima novità riguarda il regime sanzionatorio.
La legge identifica due violazioni specifiche (mancato rispetto della procedura collettiva, violazione dei criteri di scelta) e per entrambe individua, come sanzione, l’obbligo di pagamento di un’indennità in misura compresa tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
La legge precisa che la sanzione si applica «fatte salve le diverse previsioni» contenute negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro. Questa espressione non brilla per chiarezza, ma sembra chiaro che le somme definite dalle parti sociali sostituiranno quelle di legge, senza dare luogo a un trattamento ulteriore e aggiuntivo.
Manager nei licenziamenti collettivi
I dirigenti entrano a pieno titolo nelle procedure di licenziamento collettivo, grazie al recepimento – disposto dalla legge europea appena approvata dal Parlamento – della sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 febbraio scorso (causa 596/2012); tale pronuncia aveva dichiarato l’illegittimità della legge 223/91, nella parte in cui escludeva l’obbligo di rispettare le procedure di riduzione del personale nei confronti del personale con qualifica dirigenziale.
Il recepimento avviene tramite la modifica dell’articolo 24 della legge 223/1991 e si concretizza, innanzitutto, nella formale inclusione dei dirigenti tra il personale da computare ai fini dell’applicabilità della procedura collettiva.
Secondo la normativa preesistente, la procedura di licenziamento collettivo era obbligatoria solo in presenza di due condizioni: intenzione di procedere al licenziamento di almeno cinque lavoratori nell’arco di 120 giorni, e organico aziendale superiore ai 15 dipendenti.
I dirigenti non erano computati in nessuno dei due contatori. La legge comunitaria modifica questo aspetto, precisando che i dirigenti vanno conteggiati sia nel calcolo dei 5 lavoratori per i quali l’impresa intende procedere al licenziamento, sia nel calcolo dell’organico che determina il superamento della soglia dei 15 dipendenti.
La novella si preoccupa anche di specificare quali sono le regole della procedura collettiva che si applicano al personale dirigenziale.
Secondo la norma, nei confronti dei dirigenti devono essere applicate le regole che stabiliscono l’obbligo di avviare la procedura mediante una comunicazione scritta, diretta al sindacato, nella quale sono descritti gli aspetti salienti della riduzione di personale (il numero degli esuberi, i motivi sottesi, le ragioni per le quali non è possibile adottare soluzioni alternative, eccetera). Dopo l’avvio della procedura, devono essere seguite le stesse regole previste per i licenziamenti collettivi ordinari, a partire dall’obbligo di svolgere l’esame congiunto. La legge evidenzia che devono essere tenuti “appositi incontri”; con tale espressione, probabilmente, si fa riferimento alla possibilità di svolgere l’esame congiunto in maniera separata rispetto agli altri lavoratori.
La legge – risolvendo un dubbio importante emerso subito dopo la sentenza della Corte di Giustizia – estende ai dirigenti anche la disciplina dei criteri di scelta; pertanto, anche l’individuazione dei dirigenti da licenziare dovrà essere operata tenendo conto, in concorso tra loro, dei criteri delle esigenze tecnico organizzative, dell’anzianità aziendale e dei carichi di famiglia, o di quelli negoziati col sindacato.
La riforma si preoccupa anche di allineare il regime sanzionatorio al particolare regime giuridico che, da sempre, caratterizza il rapporto di lavoro dei dirigenti. Questa scelta appare molto opportuna in quanto, dopo la sentenza di febbraio, si era aperto un importante vuoto normativo al riguardo. A tale proposito, stabilisce che il licenziamento del dirigente intimato senza forma scritta è soggetto alla regole del licenziamento orale, e che per l’impugnazione del recesso si applicano i termini fissati dal “collegato lavoro”, che ha modificato la legge 604/1966. Inoltre, la legge stabilisce l’entità della sanzione per i casi di violazione delle procedure o dei criteri di scelta; in queste ipotesi, il datore di lavoro è tenuto al pagamento in favore del dirigente di un’indennità in misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. L’importo concreto della sanzione dovrà essere quantificato dal giudice tenendo conto della natura e della gravità della violazione. I tetti minimi e massimi della sanzione possono essere modificati dai contratti collettivi applicabili al rapporto di lavoro, che potranno incrementare oppure ridurre i due valori.
Continuano invece a non applicarsi nei confronti dei dirigenti le norme in materia di contributo di ingresso, iscrizione nelle liste di mobilità e godimento dei relativi trattamenti, considerato che questi istituti sono estranei al rapporto di lavoro dirigenziale.
Le novità
01 | Il CONTEGGIO
I dirigenti vanno conteggiati sia nel calcolo dei 5 lavoratori per i quali l’impresa intende procedere al licenziamento, sia nel calcolo dell’organico che determina il superamento della soglia dei 15 dipendenti
02 | LE REGOLE APPLICABILI
Nei confronti dei dirigenti devono essere applicate le regole in materia di avvio e gestione della procedura. Nel corso dell’esame congiunto devono essere tenuti incontri in merito ai dirgenti in esubero. Il licenziamento del dirigente può essere orale
e come tale è regolato.
03 | L’IMPUGNAZIONE
Per l’impugnazione del recesso si applicano i termini fissati dal “collegato lavoro”. In caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta il datore di lavoro è tenuto al pagamento in favore del dirigente di un’indennità tra dodici e ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione
04 | MOBILITÀ
Non si applicano le regole sulla mobilità
Il Sole 24 Ore – 29 ottobre 2014