Congedo parentale: fruizione disciplinata anche dalla contrattazione collettiva di secondo livello
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in risposta ad un interpello presentato dai sindacati (Interpello 25/2013), ha chiarito che anche la contrattazione collettiva di settore di secondo livello può intervenire nel disciplinare le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria ai sensi dell’art. 1 della cosiddetta Legge di Stabilità.
Come si legge nel nuovo documento diffuso dal Ministero, non vi sono infatti motivi ostativi ad un’interpretazione della norma, secondo la quale i contratti collettivi abilitati a disciplinare: le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria di cui all’art. 1, L. n. 228/2012; nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa, possano essere anche i contratti collettivi di secondo livello. Il dubbio sollevato dai sindacati è nato dal fatto che, a differenza di quanto avviene in altre discipline che regolamentano il rapporto di lavoro ed, in particolare, a differenza del D.Lgs. n. 66/2003, in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, in cui si richiede il livello “nazionale” della contrattazione, il D.Lgs. n. 151/2001, all’art. 32 (recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”), fa riferimento solo alla contrattazione “di settore”.
http://fiscopiu.it/news/congedo-parentale-fruizione-disciplinata-anche-dalla-contrattazione-collettiva-di-secondo
25 luglio 2013