Obbligo di pubblicare sui siti internet i dati principali dei contratti stipulati dalle amministrazioni con le imprese; trasparenza assoluta sui processi di pianificazione e programmazione sulle opere pubbliche e di valutazione degli investimenti.
È quanto prevede il decreto legislativo in materia di pubblicità e trasparenza dell’operato delle amministrazioni che all’articolo 37 declina i principi di trasparenza e pubblicità anche come obbligo di pubblicazione delle informazioni, relative ai contratti pubblici, sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione pubblica. Si tratta di un adempimento che è funzionale a garantire esigenze di garanzia, a favore di ogni potenziale offerente e della collettività, a che siano conoscibili e accessibili i dati relativi alle procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti pubblici, in modo da consentire un maggior controllo sull’imparzialità degli affidamenti nonché una maggiore apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Saranno quindi accessibili l’oggetto del bando, l’elenco degli offerenti, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, dovranno essere pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto, per un maggior controllo sull’imparzialità degli affidamenti, nonché una maggiore apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. La norma richiama anche, con una formula omnicomprensiva, tutti gli obblighi di pubblicazione, in materia di contratti pubblici, derivanti dalla normativa nazionale, ivi compresi quelli che si sostanziano nella pubblicazione sui quotidiani, locali e nazionali, per estratto, di avvisi e bandi di gara. Di particolare rilievo è anche la previsione con la quale si introduce per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di pubblicare, nell’ipotesi di cui all’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre. Si tratta dei casi in cui le amministrazioni affidano contratti con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. Sui propri siti istituzionali le amministrazioni dovranno inoltre rendere pubbliche le informazioni concernenti tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. L’articolo 38 del decreto, riprendendo quanto già previsto dall’articolo 9, comma 1, dlgs 228 del 2011 in ordine alla trasparenza dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche, prevede poi l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche, le linee guida per la valutazione degli investimenti, le relazioni annuali e ogni altro documento predisposto nell’ambito della valutazione, compresi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post.
ItaliaOggi – 25 febbraio 2013