Stessa dignità per la dirigenza gestionale e quella professionale. L’assistenza ospedaliera organizzata secondo una dipartimentalizzazione con nuovi modelli di lavoro, “accompagnata” da un nuovo assetto delle cure primarie e delle strutture sul territorio, indica secondo l’atto di indirizzo come “priorità” la riconferma contrattuale dell’assetto del percorso professionale della dirigenza sanitaria nel suo complesso. Aumenti ancora “a metà”. Arriva il welfare aziendale e l’intramoenia va rivista e può servire anche per l’assistenza integrativa. L’ATTO DI INDIRIZZO PER LA DIRIGENZA DEL 26 OTTOBRE
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I rinnovi contrattuali sono l’attuazione del Patto per la salute e per quanto riguarda la dirigenza (medici, veterinari e dirigenti sanitari) deve essere una risposta efficace e coerente alla loro responsalità.
Arriva l’ultima versione dell’atto di indirizzo per la dirigenza, dopo la prima stesura di luglio, precedente alla direttiva Madia, su cui l’Aran articolerà il contratto. 2016-2018, anche se i sindacati hanno già minacciato di non andare avanti se non saranno definite le ulteriori risorse promesse con l’accordo di novembre 2016, a cui lo stesso atto fa anche riferimento nel capitolo sulle risorse.
Due sono le linee “caposaldo di intervento” per il rinnovo.
La prima è “l’individuazione di una corretta, coerente ed equilibrata soluzione per uniformare le disposizioni contrattuali al modificato quadro normativo” e il riferimento è anche al rapporto ospedale-territorio con strutture organizzate secondo nuovi modelli e altre secondo i vecchi, anche con forti differenze nelle singole Regioni nel rapporto tra strutture del Ssn e regime di convenzionamento. Un nuovo assetto che ha già avuto effetti come quelli, ad esempio della riduzione di oltre 2000 incarichi di direzione di struttura complessa su 9000, un ridisegno della “risorsa lavoro”, anche “specialista”, e un consistente aumento delle condizioni di disagio.
Si tratta di elementi, secondo l’atto di indirizzo, che rendono necessario ridisegnare l’assetto delle carriere e riconsiderare il modello di utilizzo delle risorse (fondi contrattuali prima di tutto).
La seconda linea è quella della ricerca di soluzioni che introducano elementi per motivare i professionisti e, in questo ambito, rivedere l’assetto contrattuale del trinomio carriere–valorizzazione della professione–risorse (quantificazione e certezza) assume carattere centrale.
La motivazione serve a valorizzare le professionalità, il nuovo assetto a tenere conto dell’evoluzione scientifica e tecnologica e dei bisogni emergenti, e dal punto di vista dell’organizzazione dovranno attuare le scelte strategiche, favorendo la partecipazione, la condivisione e il protagonismo soggettivo e propositivo dei professionisti della salute e l’insieme degli operatori.
La struttura contrattuale
Il nuovo contratto deve prevedere tutele, garanzie e minimi contrattuali, di natura ordinamentale, omogenei per tutto il personale e ampli gli spazi di autonomia procedurale, assegnando rilevanza (equilibrata) ai contenuti della contrattazione integrativa aziendale che deve avere nuove regole e certezze nel contratto. A partire dalla “certezza attuativa” fino a ridurre lo spazio interpretativo del livello aziendale alle disposizioni riservate alla contrattazione nazionale, rafforzando le garanzie di applicazione dei contratti individuali che devono affermarsi in una loro completa estensione sul territorio nazionale e devono contenere l’insieme delle regole che governano il rapporto tra singolo professionista e datore di lavoro, per evitare i contenziosi e dare le dovute garanzie e certezze.
Le relazioni sindacali
Il modello, sempre in funzione del Patto per la salute, è quello che, fondandosi sui consolidati principi di “correttezza e buona fede”, preveda la partecipazione dei sindacati nelle varie fasi di riorganizzazione del Ssn, per favorire condivisione e consenso e il contributo di idee e saperi.
L’Atto di indirizzo richiama anche la Cabina di regia prevista dal Dlgs 281/1997, per il coordinamento nazionale sulla regolazione della vita professionale e organizzativa degli e che individua i sindacati come protagonisti “fattivi dei processi di nuova organizzazione del Ssn”.
In questo senso il contratto dovrà contenere una chiara risposta alle materie che il Dlgs 75/2017 (applicazione della riforma Madia per le nuove norme su lavoro e responsabilità, quello che prevede procedimenti e licenziamenti disciplinari) che attribuisce facoltà di deroga al contratto, per sviluppare, anche in questo ambito, il quadro di certezze per il governo e la gestione delle risorse umane nelle singole realtà aziendali.
Le risorse
Questo è sicuramente uno dei capitoli più delicati. L’Atto di indirizzo ricorda e riassume tutte le fonti normative che via via hanno stanziato fondi per il rinnovo, ma all fine, facendo riferimento al Dpcm del 27 febbraio 2017 con cui è stato ripartito il fondo previsto dalla legge di bilancio 2017 per le tre finalità, specificando che gli importi destinati alla contrattazione nazionale sono rispettivamente di 0.36%, 1.09% e 1.45% del monte salari determinato sulla base dei dati del conto annuale 2015 e sottolineando che queste somme non assorbono l’indennità di vacanza contrattuale, propone una tabella di assegnazione per la dirigenza (134.259 persone tra medici, veterinari, odontoiatri, dirigenti sanitari compresi quelli che si aggiungono secondo la riforma del Pubblico impiego in base alla legge 251/2000 – personale Ssn – il cui inquadramento dovrà essere definito proprio nel contratto):
Naturalmente il Comitato di settore ben sottolinea anche nell’atto di indirizzo che “il complessivo quadro delle risorse finalizzate al rinnovo dei contratti di lavoro sin qui descritto dovrà essere completato attraverso la previsione, nella prossima legge di bilancio, della quota di stanziamento ancora occorrente per dare attuazione ai contenuti dell’intesa del 30 novembre 2016. Gli impegni sottoscritti rimangono così subordinati al reperimento delle ulteriori risorse finanziarie necessarie”.
Secondo l’atto di indirizzo alla contrattazione nazionale spetterà allocare le risorse contrattuali al netto di altri oneri che derivano da eventuali interventi normativi secondo un criterio di proporzionalità “tra componenti stipendiali da un alto e da altre voci della retribuzione dall’altro in analogia a quanto previsto per gli altri comparti”.
Assetto professionale
Si tratta del nuovo assetto della dirigenza tra la funzione di gestione e la funzione professionale.
L’assistenza ospedaliera organizzata secondo una dipartimentalizzazione con nuovi modelli di lavoro, “accompagnata” da un nuovo assetto delle cure primarie e delle strutture sul territorio, indica secondo l’atto di indirizzo come “priorità” la riconferma contrattuale dell’assetto del percorso professionale della dirigenza sanitaria nel suo complesso.
In questo senso va evidenziato senza più sbilanciamenti che il percorso di carriera gestionale e quello professionale possono avere, all’interno della graduazione stabilita a livello aziendale, trattamenti economici sovrapponibili solo nell’ambito della revisione complessiva della graduazione degli incarichi e comunque a invarianza di spesa complessiva. E questo dovrà essere applicato “agli incarichi di direzione di struttura semplice e agli incarichi professionali di alta specializzazione”.
Gli elementi principali delle nuove disposizioni contrattuali dovranno quindi essere sei:
1. Il delineamento, dei contenuti delle strutture semplici e di quelle a valenza dipartimentale;
2. la semplificazione dell’attuale sistema di individuazione e conferimento degli incarichi, le-
gando i passaggi tra i vari livelli di graduazione delle funzioni a parametri basati su fasi di sviluppo professionale specifici e misurabili, con particolare attenzione al mantenimento della diversità di pesatura finalizzata a riconoscere il merito e l’impegno;
3. l’individuazione e la disciplina della procedura di assegnazione degli incarichi, prevedendo la comparazione tra la metodologia di computo dell’esperienza professionale (per l’attribuzione dell’incarico dopo i primi cinque anni) e della durata del servizio svolto (per l’attribuzione delle fasce di esclusività). Il tutto finanziato col fondo del salario accessorio.
4. la semplificazione della struttura retributiva del personale dirigente, per individuare a livello aziendale la retribuzione legata all’incarico assegnato o ricoperto, semplificando la definizione della graduazione delle posizioni dirigenziali. Quindi: revisione, a invarianza di risorse, della busta paga per individuare l’elemento retributivo legato all’incarico dirigenziale assegnato e che ne segue la dinamicità della strutturazione dell’istituto (assegnazione, valutazione, revoca o rinnovo);
5. l’individuazione e la definizione di un sistema premiale per coniugare i pregi del meccanismo di valutazione con la peculiarità dell’attività richiesta ai dirigenti;
6. la dovuta certezza nei tempi, nella procedura e nella definizione di uno schema di contratto individuale per l’accesso all’incarico che sia strumento che regoli e rappresenti “realmente un patto di lavoro completo tra datore di lavoro e professionista con precisi contenuti e vincoli ovviamente all’interno del quadro di disposizioni contrattualmente definito”.
Per la dirigenza amministrativa, tecnica e professionale, il venire meno del ruolo unico crea la necessità di riconsiderare le linee evolutive dell’ambito contrattuale nel quale essa viene inseri- ta. In altri termini appare necessario verificare con puntualità tutti gli aspetti afferenti all’attuale collocazione nell’area contrattuale delle Funzioni locali di tale dirigenza.
Funzione dirigenziale
Anche in questo caso l’atto di indirizzo individua cinque principi:
1. rendere più pregnante e obbligatorio “il contratto individuale” di accessibilità all’incarico, prevedendo in maniera esplicita la durata, il valore economico, le condizioni di revoca, la procedura della stessa e relative disposizioni di salvaguardia e tutela, per rendere trasparente le condizioni dell’incarico;
2. ridefinire il sistema delle tutele di collocazione ed economiche, articolando con nel contratto nazionale quelle applicabili in presenza del contratto individuale e quelle attuabili alla sua naturale scadenza;
3. strutturare un sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e indi-
viduale coerente e rispettoso delle indicazioni del Dlgs applicativo della riforma Madia e alle linee di indirizzo generale, con l’intera retribuzione premiante erogata a consuntivo e in misura differenziata e con un’incidenza economica, a regime, pari alle risorse disponibili per il sistema;
4. rimodulare il modello complessivo di valutazione nelle sue due componenti (professionale e di risultato), superando alcune difficoltà interpretative attualmente esistenti nel territorio e che producono un rallentamento allo sviluppo del sistema premiante;
5. rivedere i contenuti dei sistemi di misurazione e valutazione della performance individuale, privilegiando gli aspetti legati a obiettivi di efficienza e qualità propri dell’attività pro- fessionale rispetto a quelli di natura prettamente economico-amministrativa, cogliendo, anche in quest’ambito, la peculiarità professionale della dirigenza afferente a questa area contrattuale.
Copertura assicurativa
Per fermare la medicina difensiva, anche nel contratto vanno previste maggiori garanzie ai professionisti anche per “accordare maggiori elementi di chiarezza e omogeneità sugli effettivi margini di tutela, avuto riguardo anche ai casi di mobilità tra aziende”.
Il contratto dovrà individuare un sistema di omogeneità dei criteri che definiscono il “conflitto di inte- ressi” in materia di tutela legale, per favorire un’interpretazione omogenea sul territorio nazionale, tenendo conto delle disposizioni contenute nella Legge n. 24/2017.
Orario di lavoro
Ci si deve adeguare ai principi guida della Direttive Europee che distinguono, per livello di autonomia e responsabilità, le caratteristiche della prestazione lavorativa dei dirigenti da quelle di tutto il restante personale.
Compatibilmente con le risorse bisogna:
– introdurre ad un graduale passaggio a un’organizzazione del lavoro basata su obiettivi e risultati verificati, prevedendo una programmazione dell’orario contrattuale di lavoro per coprire le esigenze di servizio secondo i piani aziendali di attività;
– verificare la percorribilità dell’intero impianto relativo all’istituto contrattuale “orario di lavoro” per comprimere i contenziosi in materia e considerando in modo organico tutte le variabili che incidono sul monte orario (standard, apertura servizi, organici, programmazione dell’attività, negoziazione degli obiettivi prestazionali);
– rivedere le attuali disposizioni sui servizi di guardia medica e pronta disponibilità in coerenza con le modifiche sull’organizzazione del lavoro derivate dal quadro esistente ed evoluto rispetto a quello degli anni ’90, alla base del sistema vigente;
– considerare le ricadute della turnazione notturna e il suo impatto con i dovuti riposi giornalieri e settimanali anche prevedendo una revisione della valorizzazione economica delle tariffe orarie;
– favorire la certezza di intervento del livello aziendale di contrattazione, ricordando che continuano a essere escluse dalla contrattazione collettiva integrativa, materie quali l’articolazione dell’orario di lavoro, comprese turnazioni e reperibilità, e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici.
Invecchiamento della forza lavoro
Il progressivo invecchiamento della popolazione, lo spostamento in avanti dell’età pensionabile, la razionalizzazione delle assunzioni sono fattori che richiedono nuovi strumenti di gestione delle ri- sorse umane che il contratto potrà individuare e suggerire alle aziende sanitarie senza oneri aggiuntivi perché “si dovrà rimanere nell’ambito di indicazioni operative di gestione delle risorse umane”.
Fondi contrattuali
Il contratto definirà le modalità di riconversione delle risorse tendendo a una semplificazione complessiva del percorso della loro costituzione, di computo e di utilizzazione. Il riordino e la razionalizzazione dei fondi per il salario accessorio dovranno realizzarsi attraverso l’individuazione dello stock di risorse certe e stabili dei fondi e la semplificazione dei flussi annuali di che potranno essere alimentati dalle risorse della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio.
Le innovazioni
Infine, l’atto di indirizzo prevede il coinvolgimento della dirigenza nella lotta agli sprechi (legge 111/2011).
Per quanto riguarda l’intramoenia, questa può essere resa anche nei confronti del sistema della previdenza integrativa e assicurativo sanitario privato, ma si dovrà prevedere un regolamento ad ho e comunque andrà perfezionata per quanto riguarda tetti orari e volumi di prestazioni. Il tempo dedicato alla libera professione dovrà essere rimodulato per salvaguardare le esigenze istituzionali, con il rafforzamento del ruolo di coordinamento regionale in materia di regolazione.
Poi il contratto dovrà rivedere anche le disposizioni sul comitato dei garanti, i permessi per visite e accertamenti, una durata minima delle trattative decentrate, il tempo determinato per quanto riguarda permessi, assenze per malattia, ferie e riposi, il part time anche con la possibilità di chiedere al lavoratore a tempo parziale prestazioni di lavoro supplementare e straordinario, determinandone le quantità consentite ed il relativo compenso.
Gli ambiti innovativi del contratto sono invece il welfare aziendale per quanto riguarda i benefici sul clima lavorativo e sui risultati complessivi dell’organizzazione, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, laprevidenza complementare che va incentivata.
Quotidiano sanità – 1 novembre 2017
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