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    Home»Novità normative»Dall'Europa»Controlli ufficiali, il nuovo Regolamento europeo è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. In vigore dal 27 aprile, a regime dal 2019
    Dall'Europa

    Controlli ufficiali, il nuovo Regolamento europeo è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. In vigore dal 27 aprile, a regime dal 2019

    Cristina FortunatiInserito da Cristina Fortunati11 Aprile 2017Nessun commento4 Minuti di lettura
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    Sulla Gazzetta ufficiale europea del 7 aprile 2017 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

    Il regolamento entrerà in vigore il 27 aprile 2017 e, salvo diversamente disposto nei paragrafi da 2 a 4, esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019 modificando un parte consistente del corpus legislativo comunitario e abrogando dieci provvedimenti, fra cui i Regolamenti 854/2004 e 882/2004. L’obiettivo è di semplificare e armonizzare il quadro normativo globale sui controlli ufficiali. I controlli ufficiali riguardano tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di animali e merci interessati dalla legislazione alimentare.

    Il regolamento disciplina:

    1. l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri;
    2. il finanziamento dei controlli ufficiali;
    3. l’assistenza amministrativa e la collaborazione tra gli Stati membri ai fini della corretta applicazione delle norme;
    4. l’esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati membri e nei paesi terzi;
    5. l’adozione delle condizioni che devono essere soddisfatte in relazione a animali e merci che entrano nell’Unione da un paese terzo;
    6. l’istituzione di un sistema informatico per il trattamento delle informazioni e dei dati relativi ai controlli ufficiali.

    Si applica ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa, emanata dall’Unione o dagli Stati membri in applicazione della normativa dell’Unione nei seguenti settori relativi a:

    1. gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;
    2. l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;
    3. i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l’informazione dei consumatori;
    4. le prescrizioni in materia di salute animale;
    5. la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
    6. le prescrizioni in materia di benessere degli animali;
    7. le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
    8. le prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari e l’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione di pesticidi;
    9. la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;
    10. l’uso e l’etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

    Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale: salvo diversamente disposto nei paragrafi da 2 a 4, esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Nel settore disciplinato dalle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), all’articolo 34, paragrafi 1, 2 e 3, all’articolo 37, paragrafo 4, lettera e), e all’articolo 37, paragrafo 5, si applica dal 29 aprile 2022. Gli articoli da 92 a 101 del presente regolamento si applicano dal 28 aprile 2018, invece degli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 882/2004, abrogato dal nuovo regolamento. L’articolo 163 si applica dal 28 aprile 2017

    Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali).

    Leggi l’analisi di Maurizio Ferri (Chair FVE-FS&Q Working Group e Vice presidente UEVH in qualità di delegato Sivemp) – “Il nuovo Regolamento (UE) 625/2017 relativo ai controlli ufficiali e il processo di adozione della legislazione terziaria”

    11 aprile 2017

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