Una Regione non può prevedere che le Asl si sostituiscano al privato accreditato inadempiente che non paga gli stipendi ai dipendenti. Perché così facendo interviene nella materia dell’ordinamento civile, che è di competenza esclusiva dello Stato. Parola della Corte costituzionale (sentenza n. 295, pubblicata il 6 dicembre), che ha bocciato gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 22/2012 della Basilicata.
La normativa regionale stabilisce che le Asl sospendano i pagamenti alle strutture accreditate del Ssr che non pagano le retribuzioni al personale. Se, trascorsi cinque giorni dal provvedimento di sospensione, l’inadempienza resta, il direttore generale dell’azienda sanitaria competente «procede, in nome e per conto della struttura privata inadempiente, all’anticipazione delle retribuzioni dovute e non pagate nella misura del 90% dell’ultima mensilità erogata ai soli dipendenti che prestano servizio presso la struttura privata accreditata operante sul territorio regionale».
La previsione è stata impugnata dalla presidenza del Consiglio, secondo cui invade la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile. La Consulta è d’accordo. Si tratta – si legge nella sentenza – di «una disciplina modificativa dei rapporti di natura privatistica intercorrenti tra l’azienda sanitaria, la struttura convenzionata e i soggetti creditori di quest’ultima, invadendo in tal modo la materia dell’ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato».
Il Sole 24 Ore – 7 dicembre 2013