Nel vigente quadro normativo il rinnovo dell’incarico dirigenziale si configura quale istituto eccezionale a carattere derogatorio rispetto all’obbligo di scelta del dirigente mediante procedura concorsuale, di modo che il reiterato rinnovo si pone in contrasto con i principi di trasparenza e di buon andamento.
La decisione. Questa la motivazione con cui la delibera n. 7/2016 della Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo, ricusa la registrazione del decreto di rinnovo triennale dell’incarico a favore di un dirigente di seconda fascia con funzioni di staff presso il Dipartimento per le politiche del personale del ministero dell’Interno, affermando senza mezzi termini la centralità del principio concorsuale sancito dall’articolo 19, comma 1-bis, del Dlgs n. 165/2001, introdotto dall’articolo 40 del Dlgs n. 150/2009.
Si tratta della nota disposizione che fa obbligo all’ente pubblico di rendere conoscibili, anche mediante pubblicazione di avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale che si rendono disponibili nella dotazione organica, nonché i criteri di scelta per le nomine degli interessati, da effettuarsi a seguito di apposita valutazione.
La decisione delibera n. 7/2016 della Corte dei conti
Le motivazioni del ministero. Nel corso dell’istruttoria avviata dai magistrati, il Ministero adduce vari elementi a sostegno del rinnovo dell’incarico in questione, tra cui il Dm 14 luglio 2015 recante la previsione (in palese contrasto con la normativa primaria) che «tutti gli incarichi dirigenziali possono essere rinnovati, e che solo il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l’inosservanza delle direttive, determina l’impossibilità di rinnovare l’incarico».
L’amministrazione centrale sottolinea poi la particolare esigenza di dare corso al rinnovo dell’incarico nel caso di specie, per l’assoluta urgenza di portare a esecuzione la nuova infrastruttura informatica relativa alla «Banca dati nazionale per la documentazione antimafia».
Tali motivazioni vengono inoltre corroborate dagli uffici ministeriali con il richiamo alla delibera dell’Anac n. 13/2015, secondo cui il principio della rotazione degli incarichi previsto dalla normativa anticorruzione non è un obbligo inderogabile, in quanto non è applicabile agli incarichi – come quello in esame – ove occorra garantire la qualità delle competenze professionali per lo svolgimento di attività specifiche con elevato contenuto tecnico.
Le motivazioni del ministero.
Rinnovo mediante concorso. Le articolate controdeduzioni esposte non convincono i giudici contabili, che evidenziano la necessità di applicare le procedure concorsuali stabilite per il reclutamento dei dirigenti pubblici non solo al conferimento degli incarichi, ma anche al rinnovo degli stessi.
Si deve concludere, in altre parole, che il prolungamento della permanenza nell’incarico di un dirigente in precedenza selezionato con concorso e che ha dato buona prova di sé non realizza l’interesse della Pa, né può in alcun caso costituire una scelta conforme al principio del buon andamento.
Il Sole 24 Ore sanità – 24 maggio 2016