Sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio due decreti dell’Economia che consentono rispettivamente la certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte di Regioni, Enti locali e del Ssn e possibilità di con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo per i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili delle stesse amministrazioni.
Il primo decreto sulla certificazione telematica – per la quale sarà nominato un apposotio commissario ad acta – esclude la possibilità per gli enti locali commissariati e le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.
Il secondo decreto sulla compensazione dei crediti prevede che il titolare del credito, acquisita la certificazione, la presenta all’agente della riscossione competente, per il pagamento totale o parziale delle somme e, nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente è tenuto, contestualmente a indicare all’agente della riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere. L’agente della riscossione, trattiene l’originale della certificazione, ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all’amministrazione debitrice con posta elettronica certificata, alla verifica dell’esistenza e validità della certificazione o utilizzando, ove possibile, la piattaforma elettronica.
I testi:
Il Sole 24 Ore Sanita – 3 luglio 2012