Il periodo «transitorio». Chiarito entro quali limiti gli uffici possono applicare le vecchie regole per liquidare e saldare senza incorrere nel divieto. Il 6 giugno sarà il vero momento dello stop: niente più carta nelle operazioni tra fornitori e pubblica amministazione: in quella data scatterrà infatti l’obbligo della fattura elettronica verso la Pa senza ulteriori «trascinamenti in avanti» della possibilità di utilizzo del supporto fisico. In questi mesi, dunque, entra nel vivo la messa punto del meccanismo e del passaggio da una modalità a un’altra.
In questo quadro uno dei problemi più delicati da affrontare è il trattamento delle fatture che verranno emesse a ridosso del 6 giugno: l’articolo 1, comma 210, della legge 244/2007 – a dire il vero in modo non del tutto chiaro – stabilisce infatti che le pubbliche amministrazioni «a decorrere dal termine di tre mesi dell’entrata in vigore del regolamento di attuazione dell’obbligo, non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere al pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica».
L’interpretazione di questa regola (che prevede una forma di «regime transitorio») è arrivata con la circolare 1 del 31 marzo 2014 e ora è più semplice comprendere il funzionamento della norma e gli effetti che derivano per imprese e amministrazioni.
Quando e come scatta il divieto di invio della fattura in modalità cartacea e quando scatta il divieto di pagamento? Questa è la domanda a cui la circolare ha dato una risposta netta e condivisibile e da questa risposta scaturiscono gli esempi riprodotti qui a destra.
La decorrenza del divieto
Il 6 giugno 2014 scatta l’obbligo di emettere le fatture in modalità elettronica verso i ministeri e le loro ripartizioni, le agenzie fiscali e gli enti e le casse di previdenza (circa 18.000 uffici). Questo obbligo disciplinato in dettaglio dal Dm 55/2013 prevede l’invio della fattura con un determinato formato (XML con sottoscrizione digitale) tramite il Sistema di interscambio (Sdi), sistema istituito da Sogei sotto la vigilanza dell’agenzia delle Entrate.
Da questa data e verso gli enti prima elencati non sarà più possibile inviare fatture cartacee e, se inviate in questa forma, il destinatario non potrà gestirle né pagarle fino a che non gli venga spedita in modalità elettronica con le regole sopra indicate.
Il legislatore, però, ha considerato un adeguato termine transitorio di tre mesi che consente agli uffici di gestire tutte le fatture che sono state emesse prima dell’entrata in vigore dell’obbligo (vale a dire prima del 6 giugno 2014). Pertanto, come chiarisce la citata circolare, se il fornitore emette la fattura prima del 6 giugno 2014, l’ente che la riceve può continuare per un periodo di 3 mesi – dal 6 giugno al 6 settembre 2014) a trattarla secondo le precedenti modalità e quindi la potrà correttamente liquidare e pagare senza incorrere nel divieto.
Le conseguenze
Una prima domanda che sorge è dunque questa: se la procedura di liquidazione e pagamento non si conclude nei tre mesi che succede? A questa domanda si deve rispondere che la gestione può proseguire anche dopo i tre mesi, e questo a prescindere dal fatto che le nuove regole imposte dal Dlgs 192/2012 (che modificano il Dlgs 231/2002), prevedono che l’ente paghi, in via ordinaria, entro 30 giorni. In effetti, come chiarisce la circolare 1/2014, sarebbe un aggravio per il fornitore e un danno per l’ente, prevedere che allo scadere del termine di tre mesi il fornitore sia costretto a emettere una fattura elettronica in sostituzione di quella cartacea. Quindi l’ente continuerà la gestione della fatturazione senza alcun aggravio della procedura sulla base della fattura cartacea precedentemente inviata.
Una situazione diversa è il caso in cui il fornitore abbia inviato la fattura con modalità cartacea prima del 6 giugno, ma la stessa venga in tutto o in parte rifiutata dall’ente destinatario per ragioni di merito relative alla cessione di beni o alla prestazione realizzata. In questo caso, l’ente potrebbe, dopo il 6 giugno 2014, chiedere al fornitore di emettere una nota di variazione che rettifichi in tutto o in parte la fattura precedentemente inviata. In questo caso il fornitore (essendo spirato il termine del 6 giugno 2014) dovrà emettere la nota di variazione seguendo le procedure previste dal Dm 55/2013. Pertanto dovrà utilizzare il Sdi e dovrà emettere la fattura in modalità elettronica.
Ovviamente si specifica che, in base alle regole previste dalla legge 244/2007, il fornitore e la Pa, emettendo l’uno le fatture in modalità elettronica e ricevendo l’altro con le stesse modalità, saranno costretti entrambi a gestire la fattura in modo elettronico e, cosa più importante, saranno costretti a conservare il documento solo in modalità elettronica secondo le disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs 82/2005), secondo le relative regole tecniche e secondo il Dm 23 gennaio 2004.
Il Sole 24 Ore – 8 aprile 2014