Breaking news

Sei in:

Dipendenti ex Inpdap. Circolare Inps: ok a cumulo contributivo. L’assegno verrà calcolato in funzione delle retribuzioni

inps ricLa novità. Per i dipendenti ex Inpdap cessati entro il 30 luglio 2010 la chance di trasferire in forma gratuita gli accrediti all’inps. A distanza di oltre sette mesi dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2013, l’Inps, con la circolare 120, fornisce le istruzioni in materia di cumulo gratuito dei periodi contributivi. Il comma 238 dell’unico articolo della legge reintroduce la possibilità per gli iscritti agli ex istituti di previdenza amministrati dall’ex Inpdap (Cpdel, Cps, Cpi, Cpug) cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010 e che non avevano presentato la domanda di costituzione della posizione assicurativa entro la stessa data, di trasferire gratuitamente i contributi al Fondo pensione lavoratori dipendenti dell’Inps.

Infatti, con l’abrogazione della legge 322/1958 a opera del Dl 78/2010, i dipendenti pubblici iscritti alle Casse citate e cessati dal servizio senza diritto a pensione avevano come alternativa la ricongiunzione (onerosa) o il ricorso alla totalizzazione (con pensione contributiva). I dipendenti statali, cessati sempre entro la medesima data, invece avevano la possibilità di continuare a trasferire la contribuzione gratuitamente poiché non era richiesta la presentazione della domanda.

In materia di cumulo, cioè la possibilità di conseguire la pensione di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla riforma Monti-Fornero senza ricorrere né alla totalizzazione né alla ricongiunzione, viene precisato che tale facoltà è possibile per periodi non coincidenti e soltanto qualora i richiedenti non risultino già titolari di un trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate (forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima).

Viene precisato, altresì, che la contribuzione accreditata presso le Casse libero professionali non può essere cumulata ma non risulta ostativa al cumulo stesso relativamente alle altre gestioni menzionate. È possibile “cumulare” a condizione che l’interessato non risulti già titolare di un trattamento pensionistico presso le gestioni interessate e non abbia raggiunto il diritto autonomo in nessuna delle forme assicurative. Il cumulo deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati. La facoltà di cumulo può essere esercitata per conseguire la pensione di inabilità anche per gli iscritti ex Inpdap, Fondo ferrovie dello Stato e Poste, fermo restando la non titolarità di un trattamento pensionistico. Ne deriverà che il trattamento liquidato terrà conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate. Parimenti il cumulo può essere esercitato per la liquidazione della pensione indiretta ai familiari superstiti di un soggetto assicurato, deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

La circolare precisa che i trattamenti saranno liquidati in pro quota ai periodi di iscrizione maturati tenuto conto dell’anzianità contributiva complessivamente maturata al 31 dicembre 1995 per determinare le modalità di calcolo (misto o contributivo). Ogni ordinamento liquiderà la parte di pensione tenendo in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dall’eventuale coincidenza con altri periodi. Dal 1? gennaio 2012 la quota di pensione riferibile alle anzianità successive a tale data sarà calcolata con le regole del sistema contributivo. Gli importi saranno soggetti annualmente all’adeguamento dell’inflazione e il pagamento sarà disposto dall’Inps.

Il Sole 24 Ore – 8 agosto 2013

site created by electrisheeps.com - web design & web marketing

Back to Top