Le Pubbliche Amministrazioni che intendano collocare in prepensionamento il personale in esubero dovranno richiedere preventivamente all’Inps la certificazione che gli interessati alla procedura perfezionino, attraverso la disciplina previgente al Dl 201/2011, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 Dicembre 2016. E’ quanto ha precisato il messaggio Inps 4834/2014 pubblicato ieri sul sito dell’istituto. Com’è noto, secondo quanto stabilito dall’articolo 11, comma 2 del Dl 95/2012 come modificato dal Dl 102/2013 e ribadito di recente con la Circolare della Funzione Pubblica 4/2014, i lavoratori dichiarati in esubero a seguito dei piani di riduzione del personale approvati dalla Pubblica Amministrazione in cui prestano servizio possono essere collocati a riposo, con la vecchia disciplina di pensionamento, a condizione che riescano a perfezionare la decorrenza della prestazione pensionistica entro il 31 dicembre 2016.
Il messaggio amplia la platea dei destinatari dei prepensionamenti per posizioni soprannumerarie, nel senso di ricomprendere tutte le amministrazioni pubbliche (ex art.1, comma 2 del dlgs 165/2001) quali, a titolo esemplificativo, le Regioni e i comuni, le province, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, in tutti i casi di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell’amministrazione
L’Inps precisa con il messaggio 4834 che prima della risoluzione del rapporto di lavoro con il lavoratore l’Amministrazione deve chiedere alla sede Inps, territorialmente competente in base alla sede di servizio degli interessati, la certificazione del diritto a pensione e la relativa decorrenza in modo che sia accertata che quest’ultima avvenga entro il 31.12.2016.
Per rispettare la data di decorrenza del 31 dicembre 2016, il diritto con il c.d. sistema delle quote deve tener conto del regime delle decorrenze di cui alla legge 122/2010 (12 mesi di finestra mobile) e nell’ipotesi del raggiungimento della massima anzianità contributiva di 40 anni (che risulta perfezionata con 39 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio) è necessario altresì considerare l’integrazione introdotta dalla legge n. 111/2011 (posticipo della finestra mobile di ulteriori 1, 2 o 3 mesi in relazione alla maturazione della massima anzianità contributiva rispettivamente nell’anno 2012, 2013 o 2014). In pratica i lavoratori interessati alla disciplina sono coloro che hanno raggiunto il diritto a pensione entro il 30.12.2015 o i 40 anni di contributi entro il 30 settembre 2015.
L’Istituto provvederà al rilascio delle relative certificazioni nel termine di 30 giorni dall’invio degli elenchi del personale da parte delle Amministrazioni locali ovvero richiederà, nel medesimo termine, agli Enti le informazioni utili per il completamento della posizione assicurativa degli interessati. Una volta acquisiti tutti i dati necessari, la Sede rilascerà la certificazione del diritto sulla base della quale l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, tenendo conto del regime delle decorrenze.
L’Inps precisa inoltre che la certificazione del diritto rilasciata avrà valore esclusivamente dichiarativo atteso che ricade nell’esclusiva competenza dell’Amministrazione l’individuazione delle condizioni prescritte per il riconoscimento delle posizioni eccedentarie o soprannumerarie.
22 maggio 2014 – riproduzione riservata