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Etichette alimentari irregolari, è in Gazzetta ufficiale il decreto con la disciplina sanzionatoria. Sarà in vigore dal 9 maggio

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’8 febbraio 2018 il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, fatta  salva  la  disciplina sanzionatoria prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2005 n.206. Obbligatorie o volontarie che siano, le informazioni al consumatore sugli alimenti devono essere conformi alle regole europee

Il decreto reca, altresì, disposizioni nazionali in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti ai sensi del Capo VI del regolamento (UE) n. 1169 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, nonchè la disciplina  sanzionatoria  per  le  violazioni  di queste disposizioni.

L’Autorità competente per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste è il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Restano ferme le competenze spettanti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del DLvo n. 145 del 2 agosto 2007 e del DLvo n. 206 del 6 settembre 2005 e quelle spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all’accertamento delle violazioni.

Responsabile della corretta attuazione del Regolamento 1169/2011 è l’operatore del settore alimentare (OSA)  con il cui nome o con la cui ragione sociale e’ commercializzato il prodotto o è riportato in un marchio depositato o registrato; se l’OSA non e’ stabilito nell’Unione, il responsabile sarà l’importatore con sede nel territorio dell’Unione.

In fase transitoria, gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 9 maggio 2018, che risultino non conformi al decreto 231/2017 possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.  Saranno invece escluse dal regime sanzionatorio le forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro, per la successiva cessione gratuita a persone indigenti, nel caso di alimenti che presentino irregolarità’ di etichettatura, purchè tali irregolarità non riguardino la data di scadenza o le informazioni su sostanze che possono provocare allergie o intolleranze. Sono esclusi dalle disposizioni sanzionatorie anche gli alimenti che siano immessi sul mercato con una “adeguata rettifica scritta” delle informazioni non conformi a quanto previsto dal decreto.

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231 

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015». (18G00023) (GU Serie Generale n.32 del 08-02-2018)

Entrata in vigore del provvedimento: 09/05/2018

9 febbraio 2018

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