“I prodotti omeopatici sono registrati solo e unicamente se è dimostrata la sicurezza del prodotto, anche sulla base di studi sperimentali di tossicità e ciò a dimostrazione del requisito di innocuità”. Così il ministro della Salute, Ferruccio Fazio, ha risposto ieri in un’interrogazione alla Camera sui farmaci omeopatici.
I farmaci omeopatici sono stati al centro del question time che ha visto il ministro della Salute, Ferruccio Fazio, intervenire ieri pomeriggio alla Camera. A presentare l’interrogazione, l’onorevole Benedetto Francesco Fuccio, che ricordando come “secondo gli ultimi studi relativi al 2010, sono circa 11 milioni le persone che vi si affidano, quindi circa il 18 per cento della popolazione, mentre in circa quindici anni l’incremento dei pazienti che utilizzano l’omeopatia come metodo di cura è stato di circa il 65 per cento”, ha chiesto al ministro di illustrale quali siano le iniziative volte a verificare la sicurezza dei prodotti delle cure omeopatiche e a garantire i massimi standard di tutela per i pazienti che ne fanno uso.
Il ministro Fazio ha anzitutto ricordato all’Aula che già con la direttiva 92/73 CEE, recepita nel 1995, era stata posta l’attenzione sui requisiti di sicurezza dei medicinali omeopatici. “Questo è stato fatto proprio per garantire la circolazione, nell’ambito dell’Unione europea, di prodotti sicuri in quanto l’omeopatia era praticata e riconosciuta in alcuni Stati ma era solo tollerata in altri Stati”, ha spiegato Fazio.
Il ministro ha quindi assicurato che i medicinali omeopatici “devono ottemperare alle stesse disposizioni legislative previste per i medicinali allopatici, con procedure semplificate e diversificate a seconda del tipo di autorizzazione”. In particolare, “il requisito della sicurezza è attualmente insito nei requisiti che il medicinale omeopatico deve possedere per avere la procedura semplificata alla registrazione”. A questa procedura, ha spiegato il ministro, possono accedere “i farmaci somministrati per via orale o esterna – altrimenti non possono avere la procedura semplificata –, non devono avere delle indicazioni specifiche sull’etichetta e devono avere un grado di diluizione tale da garantirne la sicurezza. Questi requisiti di sicurezza – ha evidenziato il ministro – devono essere dimostrati dal richiedente e, a seconda delle caratteristiche del ceppo omeopatico, dovrà essere presentata una documentazione idonea a supportare un prodotto sicuro”.
Per quanto attiene ai prodotti omeopatici in commercio, “nel rispetto delle disposizioni transitorie previste dal decreto legislativo n. 219 del 2006, si applica la farmacovigilanza”, ha ricordato Fazio spiegando che, “pertanto, in Italia l’Aifa raccoglie le segnalazioni delle reazioni avverse pervenute e le valuta attentamente, adottando eventuali misure aggiuntive di sicurezza”. Il ministro ha quindi voluto “fornire un’ulteriore rassicurazione e cioè che i prodotti omeopatici sono registrati solo e unicamente se è dimostrata la sicurezza del prodotto, anche sulla base di studi sperimentali di tossicità e ciò a dimostrazione del requisito di innocuità”.
Quotidianosanita.it – 7 aprile 2011