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Manuale operativo per la gestione dell’anagrafe apistica, il decreto è in Gazzetta. Le funzioni dei servizi veterinari Asl

apicoltoriE’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 16 dicembre il decreto 11 agosto 2014 che approva il manuale operativo per la gestione dell’anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell’articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale». Tale decreto determina le modalità e le procedure operative per la gestione e l’aggiornamento della Banca dati apistica nazionale ed individua i soggetti responsabili della gestione. Il manuale operativo è finalizzato alla definizione delle procedure che i responsabili del sistema di identificazione e registrazione dell’anagrafe apistica degli apicoltori e degli apiari sono tenuti a garantirne per l’efficace gestione. L’aggiornamento della Banca dati apistica nazionale assume, infatti, una valenza prioritaria, sia in termini di qualità del dato, sia in termini di tempestività di segnalazione degli eventi. La Banca dati Apistica nazionale informatizzata è unica e rappresenta la fonte a cui dovrà fare riferimento chiunque vi abbia interesse. 

Le regioni e le province autonome, fatta salva la completa equipollenza con il progetto nazionale sotto il profilo funzionale, possono dotarsi di autonomi sistemi informativi (nodi regionali) e stabilire criteri organizzativi propri purchè risulti garantito, in tempo reale, l’aggiornamento della BDA attraverso le modalità della cooperazione applicativa.

Le figure che possono richiedere l’attribuzione di un account per operare sul sistema dell’anagrafe apistica nazionale appartengono alle seguenti categorie: gli apicoltori (proprietari e detentori di alveari) o persone da loro delegate; i Servizi Veterinari delle Asl; le regioni e le province autonome; il Ministero della salute;  il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; gli organismi pagatori Agea coordinamento e gli organismi pagatori regionali; gli addetti delle associazioni apicoltori cui gli apicoltori hanno assegnato apposita delega ad operare in nome e perconto loro. Ad ogni tipologia di utente sono consentite determinate funzioni.

Al servizio veterinario dell’Asl è permesso di operare su tutte le attività di apicoltura per assegnare il codice identificativo all’apicoltore che ne ha fatto richiesta nel territorio di propria competenza; registrare i controlli effettuati sugli allevamenti di api nel territorio di propria competenza, le non conformita’ rilevate, ledisposizioni adottate; visualizzare i dati degli apicoltori e dei relativi apiari ubicati in tutto il territorio nazionale; registrare/aggiornare le informazioni relative agli apicoltori dai quali ha ricevuto delega.

I servizi veterinari sono tenuti a svolgere controlli ai fini della verifica della corretta applicazione del sistema di identificazione e registrazione degli allevamenti apistici secondo i criteri e le modalita’ definite dalla normativa vigente nazionale ed avvalendosi delle informazioni registrate nella BDA.

I servizi veterinari competenti effettuano verifiche mirate con l’ausilio di specifica check-list predisposta dal Ministero della salute sottoponendo a controllo annuale almeno l’1% degli allevamenti apistici situati nel territorio di competenza, selezionati sulla base dell’analisi del rischio. In caso di riscontro di infrazioni, l’Autorita’ competente puo’ disporre l’aumento della percentuale minima di allevamenti  da sottoporre a controllo annuale. La data in cui vengono effettuati i controlli, l’esito degli stessi ed eventuali sanzioni irrogate devono essere registrate in BDA anche se non si riscontrano infrazioni. Le check-list compilate in ogni loro parte sono conservate agli atti d’ufficio per almeno tre anni.

In caso di riscontro di infrazioni, l’Autorità competente può disporre l’aumento della percentuale minima di allevamenti da sottoporre a controllo annuale. La data in cui vengono effettuati i controlli, l’esito degli stessi ed eventuali sanzioni irrogate devono essere registrate in BDA anche se non si riscontrano infrazioni. Le check-list compilate in ogni loro parte sono conservate agli atti d’ufficio per almeno tre anni. Entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del manuale operativo, tutti gli apicoltori, direttamente o tramite persona delegata, registrano o aggiornano in Bda le informazioni previste dal manuale stesso

Di seguito è possibile scaricare entrambi i documenti:

  • Decreto 11 agosto 2014– Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell’articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale»
  • Decreto 4 dicembre 2009– Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale

a cura Sivemp Veneto – 17 dicembre 2014 

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