Breaking news

Sei in:

Governo clinico: via libera finale della commissione Affari sociali della Camera. Le novità del testo. Sindacati: «Passi avanti»

1a1a7_scuro_cameradeputatiIl Ddl sul governo clinico è stato licenziato oggi in sede referente – dopo oltre tre anni di dibattito – dalla commissione Affari sociali della Camera e il testo inviato all’esame delle altre commissioni per le parti di loro competenza. Obiettivo è far approdare il Ddl in aula ad aprile. L’ultima limatura approvata la scorsa settimana riguarda la specifica che Regioni a statuto speciale e Province autonome applicano le norme secondo i loro statuti. Negli ultimi due mesi sono state apportate numerose modifiche al testo base. Eccole di seguito in estrema sintesi. Il Collegio di direzione diventa “organo dell’azienda” e tra le sue attività sono previste la ricerca e la didattica con particolare riferimento all’individuazione di indicatori di efficienza e appropriatezza.

Coinvolgimento del Terzo settore nella fase di programmazione delle politiche socio-sanitarie, autonomia e responsabilità del medico e necessità che le norme si adeguino a questa.

Le attività mediche e sanitarie «sono erogate nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, diretta e non delegabile, dei medici, e dei professionisti sanitari.

Per le nomine dei Dg questi dovranno essere in possesso della laurea magistrale, avere un’esperienza dirigenziale sanitaria di almeno 5 anni o 7 negli altri settori e un’età massima di 65 anni al momento della nomina. E quando il direttore generale esprime un parere contrario al Collegio di direzione, questo debba essere «motivato».

Per gli incarichi di natura professionale e di direzione di struttura, l’azienda dovrà dare «adeguata pubblicità» a criteri e procedure per la nomina dei primari e che della commissione giudicatrice dovranno far parte due direttori di struttura complessa della stessa disciplina dell’incarico da assegnare, esterni all’azienda.

Per le nomine nelle Università a decidere sarà il direttore generale su indicazione del Rettore, su proposta del coordinamento interdipartimentale o dell’analogo competente organo dell’Ateneo, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare.

La “terna”. La commissione che deve scegliere lo fa in base all’analisi comparativa dei curriculum, ai titoli professionali posseduti, all’aderenza al profilo ricercato e agli esiti di un colloquio. Seleziona così da uno a tre candidati che hanno ottenuto i migliori punteggi tra cui il direttore generale sceglie, motivandone «analiticamente» la scelta.

Il nuovo primario avrà un periodo di prova di 6 mesi prima di essere confermato. Se il prescelto poi dovesse lasciare il posto o decadere entro tre anni, la sostituzione avverrà scegliendo tra gli altri due candidati della terna.

Pensioni: medici tutti in pensione a 67 anni e su richiesta in servizio fino a 70: ma questa volta non sono i dottori del Ssn ad avanzare con l’età di fine servizio, bensì i loro colleghi universitari che “retrocedono” (per loro il limite precedente era 70 anni) sulla stessa lunghezza d’onda. Almeno fino a quando eserciteranno la professione medica.

Possibilità per le aziende sanitarie di auto-finanziarsi attraverso la raccolta fondi da parte di proprie Fondazioni no profit per la raccolta di fondi necessari all’acquisizione di tecnologie sanitarie ritenute di interesse strategico per lo sviluppo della risposta sanitaria aziendale.

Gli obiettivi per la valutazione dei medici dovranno essere concordati preventivamente in sede di discussione di budget in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione e sarà proprio l’esito positivo della valutazione a determinare la conferma o meno nell’incarico o il conferimento di un altro incarico «di pari rilievo» al medico sotto esame.

I dipartimenti che oltre a essere «modello ordinario di gestione operativa delle aziende sanitarie e ospedaliere», lo saranno anche di quelle ospedaliero-universitarie e in questo senso dovrà essere assicurata la parità tra direttori di Dipartimento di componente ospedaliera e universitaria

Leggi il comunicato dell’Intersindacale

DDL ‘GOVERNO CLINICO’: FINALMENTE PASSI IN AVANTI

Dopo tre anni la Commissione Affari Sociali della Camera ha finalmente approvato in una nuova versione il ddl sul “governo clinico” che, pur conservando alcune ombre, segna un innegabile miglioramento rispetto ai testi precedenti.

Pur mantenendosi lontano da una sistematica e puntuale risposta ai nodi del rapporto tra professionisti ed aziende, la disponibilità dei Deputati ha recepito alcune delle proposte emendative avanzate dalle OOSS. In particolare: l’inserimento – per la prima volta in un contesto legislativo – delle caratteristiche di autonomia e responsabilità del lavoro medico e sanitario, l’importanza delle valutazioni professionali ai fini del rinnovo degli incarichi aziendali, la omogeneizzazione della età di quiescenza tra medici dipendenti del SSN e medici universitari, la esplicitazione del divieto di utilizzare per attività ordinaria la chiamata diretta.

E’, purtroppo, mancata la volontà di procedere ad una effettiva integrazione di competenze professionali e poteri decisionali, ad una netta separazione dei percorsi di carriera dalle ingerenze della politica, ad una definizione dell’atto medico alla altezza di quanto chiesto dalla Corte di Cassazione.

Per quanto ancora lontani da questi obiettivi e da una capacità di risposta al profondo e diffuso disagio dei professionisti al suo interno, non si può non apprezzare il tentativo di migliorare il testo del disegno di legge, e la decisione di separare i suoi destini da quelli della attività libero-professionale dei medici e dei dirigenti sanitari.

Insisteremo fino alla noia lungo il percorso legislativo, per trovare risposte ai numerosi problemi sul tappeto.

Per intanto apprezziamo i passi in avanti compiuti.

ANAAO ASSOMED – CIMO-ASMD – AAROI-EMAC – FP CGIL MEDICI – FVM – FASSID – CISL MEDICI – FESMED – ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI – UIL FPL MEDICI – SDS SNABI – AUPI – FP CGIL SPTA – SINAFO – UGL MEDICI

Ecco una sintesi del testo articolo per articolo? ?
 
Principi fondamentali in materia delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale? ?
 
Art 1?
(Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche)?
Il governo delle attività cliniche è disciplinato dalle regioni, attuato con la partecipazione del Collegio di direzione che garantisce il modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e dei professionisti del Ssn, assicurando il miglioramento continuo della qualità nel rispetto dei principi di equità, di appropriatezza e di universalità nell’accesso ai servizi.? ?
Art 2?
(Autonomia e responsabilità del medico)?
Le attività mediche e sanitarie sono erogate nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità diretta e non delegabile dei medici e dei professionisti sanitari nell’ambito delle proprie specifiche competenze e nel rispetto delle funzioni ad essi affidate e svolte.? 
?Art. 3?
(Funzioni del Collegio di direzione)?
Le regioni prevedono l’istituzione, nelle Aziende del Collegio di direzione che diviene organo dell’Azienda individuandone la composizione. Le funzioni del Collegio di direzione sono: concorrere al governo delle attività cliniche, partecipare alla pianificazione delle attività e allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende. Il collegio di direzione deve essere consultato dal direttore generale su tutte le questioni attinenti il governo delle attività cliniche.? ?
Art. 4 ?
(Requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali)?
Le regioni provvedono alla nomina dei Dg delle aziende garantendo misure di pubblicità dei bandi, delle nomine, dei curricula e di trasparenza nella valutazione degli aspiranti che devono essere in possesso di un diploma di laurea magistrale, esperienza dirigenziale di almeno 5 anni nel campo delle strutture sanitarie e di  settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie. Il Dg non deve avere, al momento della nomina, più di 65 anni.? 
?Art. 5?
(Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura)?
Alle regioni il compito di disciplinare i criteri e le procedure per gli incarichi di direzione di struttura complessa sulla base di principi quali: a)selezione effettuata da una commissione presieduta dal direttore sanitario e composta da due direttori di struttura complessa nella medesima specialità dell’incarico da conferire; b)la commissione riceve dall’azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e sulla base dei curricula seleziona da uno a tre candidati che hanno ottenuto i migliori punteggi. Il Dg individua il candidato sulla base della terna predisposta dalla commissione e ne deve motivare la scelta; c)la nomina dei responsabili di unitò operativa complessa a direzione universitaria è fatta dal Dg su indicazione del rettore.?L’incarico di direttore di struttura complessa deve essere confermato al termine di un periodo di prova di sei mesi. L’incarico di direttore di struttura semplice è attribuito al Dg su proposta del direttore della struttura complessa o del direttore di dipartimento a un dirigente con anzianità di servizio di almeno 5 anni nella disciplina oggetto dell’incarico.? ?
Art. 6?
(Valutazione dei dirigenti medici e sanitari)?
I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a valutazione secondo modalità stabilite dalle regioni sulla base di linee guida approvate in Conferenza Stato-regioni. Gli strumenti per la valutazione rilevano la qualità e la quantità delle prestazioni erogate in relazione agli obiettivi prefissati. L’esito positivo della valutazione determina la conferma.? 
?Art. 7 ?
(I dipartimenti)?
L’organizzazione dei dipartimenti e la responsabilità dei direttori di dipartimento è disciplinata dalle regioni.? ?
Art. 8?
(Limiti di età)
?Il limite per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Ssn è di 67 anni. L’interessato può, sentito il collegio di direzione, chiedere di arrivare a 70 anni.?i professori universitari, anche se cessano le attività assistenziali, qualora impegnati, possono continuare l’attività di ricerca.? ?
Art. 9?
(Programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie)?
La gestione e la programmazione delle tecnologie sanitarie è a carico delle regioni che devono provvedere al collaudo, alla manutenzione e alle verifiche periodiche di sicurezza. Le aziende sanitarie, ospedaliere e universitarie possono costituire enti no-profit per la raccolta fondi per l’acquisto di tecnologie sanitarie di interesse strategico.? ?
Art. 10 ?
(Collegio sindacale e pubblicità degli atti)
Sul web è possibile pubblicare per le verifiche di cassa e le relazioni sull’andamento delle attività delle aziende.? ?
Art. 11 ?
(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)?
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che provvedono all’attuazione delle finalità della legge secondo i propri statuti e norme di attuazione

 sanita.ilsole24ore.com e quotidianosanita.it  – 15 marzo 2012

site created by electrisheeps.com - web design & web marketing

Back to Top

My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.