La proposta della Commissione di rivedere le norme di identificazione degli equidi è stata approvata idagli esperti degli Stati membri dell´Unione europea. Il regolamento modificato prevede un sistema più affidabile e sicuro per la registrazione e l´identificazione dei cavalli nella Ue. Uno degli obiettivi principali è quello di assicurare che le carni derivanti da macellazione fraudolenta di cavalli destinati al consumo umano siano escluse dalla catena alimentare. Il commissario europeo uscente per la Salute, Tonio Borg, ha detto a questo proposito: “Come promesso ecco la prova che abbiamo tratto insegnamento dallo scandalo della carne di cavallo scoppiata lo scorso anno: le regole concordate dagli Stati membri rafforzeranno il sistema esistente di passaporti equini”.
“Sono convinto – ha aggiunto – che una più stretta cooperazione ci sarà ancora offrire maggiori garanzie che impediscono a carni di cavallo non di qualità di finire nei nostri piatti”
In una Europa con quasi 7 milioni di cavalli, le nuove norme prevedono che i puledri siano dotati di un passaporto unico che contiene un numero di identificazione univoco, prima del compimento del primo di anno di età. Il passaporto fungerà anche da cartella clinica e seguirà il cavallo durante la sua vita. Tutti i cavalli nati dal 1° luglio 2009 dovranno essere microchippati.
Sono state introdotte misure tecniche di sicurezza per ridurre il rischio di falsificazioni dei passaporti. La creazione di una banca dati centralizzata obbligatoria in tutti gli Stati membri, servirà ad assistere le autorità competenti nei controlli sull’emissione dei passaporti da parte dei diversi organi autorizzati al rilascio del documento. Introdotte anche semplificazioni, a favore dei detentori, nelle procedure per l’aggiornamento dei dati di identificazione sia sul passaporto che nel database degli organi emittenti.
Il regolamento si applicherà a partire dal 1 ° gennaio 2016, tuttavia, tuttavia, i paesi dell’UE che non hanno già un database centralizzato avranno tempo fino al 1 luglio 2016 per adeguarsi alle novità
Le regole per l´identificazione dei cavalli sono stabilite dal regolamento (Ce) n 504/2008 della Commissione del 6 giugno 2008. La legislazione veterinaria dell’UE stabilisce le norme per la macellazione dei cavalli destinati al consumo umano dopo il trattamento medicinale. E´ vietato introdurre nella catena alimentare i cavalli trattati con Fenilbutazone o altri medicinali non autorizzati. Se un cavallo riceve un trattamento medico specifico con sostanze elencate specificatamente per l’uso in cavalli, va rispettato un tempo di attesa sei mesi, prima che il cavallo possa essere macellato per il consumo umano. Se un cavallo riceve un trattamento medico specifico con sostanze elencate specificatamente per l’uso in cavalli, va rispettato un tempo di attesa sei mesi, prima che il cavallo possa essere macellato per il consumo umano.
fonte: Unione europea, a cura Ufficio stampa Sivemp Veneto – 22 settembre 2014