Sì al demansionamento, ma con conservazione del trattamento retributivo in godimento. E per chi svolga mansioni superiori, l’assegnazione definitiva avverrà dopo sei mesi continuativi e non più tre mesi come oggi previsto.
Il nuovo art. 2103 del codice civile (è integralmente sostituito dallo schema di decreto legislativo) consente, infatti, di assegnare il lavoratore a mansioni appartenenti a livello di inquadramento inferiore a quello posseduto, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore. Il cambio di mansioni in peggio va accompagnato, se necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento determina la nullità dell’atto di assegnazione alle nuove mansioni. Accanto a questa ipotesi, di legge, altre ne possono essere previste dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Qualunque sia l’ipotesi di assegnazione a mansioni inferiori, il lavoratore conserva il livello d’inquadramento precedente e il trattamento retributivo in godimento, con eccezione degli elementi di paga collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
Il nuovo art. 2103 prevede, inoltre, che datore di lavoro e lavoratore possano ricorrere alla commissione di certificazione per stipulare un accordo individuale di modifica delle mansioni, del livello d’inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.
Infine, il nuovo art. 2103 conferma che, nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e che l’assegnazione diventa definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, qualora la stessa non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio o, in mancanza, dopo sei mesi (anziché tre mesi) continuativi.
Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il consiglio dei ministri ha approvato in prima lettura anche il decreto legislativo sul work life balance. Tra le novità, l’estensione del periodo di tempo per il quale si può fruire dei congedi parentali dai tre ai sei anni di vita del bambino. È prevista poi l’equiparazione delle situazioni tra maternità e paternità con adozione e affido, la destinazione del 10% delle risorse dirette agli sgravi per la contrattazione di secondo livello ad accordi che abbiano al centro la collaborazione femminile. Tutte le donne, infine, anche le collaboratrici, potranno usufruire della maternità anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi.
ItaliaOggi – 23 febbraio 2015