Il Garante della privacy fissa i paletti della trasparenza. I requisiti sui siti web delle Pa
Privacy all’insegna della trasparenza. Il Garante ha predisposto un regolamento che recepisce il decreto 33/2013, che ha imposto alle pubbliche amministrazioni di inserire sui propri siti tutta una serie di informazioni (redditi dei dipendenti, consulenze, curricula, acquisti, documenti eccetera).
Il regolamento 1/2013 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 193 del 19 agosto (entrerà in vigore il 18 ottobre) – prevede che nella home page del sito del Garante sia creata una sezione ad hoc denominata “Autorità trasparente” da cui il cittadino possa accedere a molte informazioni, che saranno caricate tempestivamente (in ogni caso, entro tre mesi dalla loro origine) e aggiornate con cadenza annuale.
L’Authority si impegna a garantire la qualità delle notizie pubblicate, la loro integrità, completezza, esattezza, semplicità di consultazione, comprensibilità, facilità di accesso e riutilizzabilità. Nel caso di ritardo o mancata pubblicazione di un atto, il cittadino può azionare l’accesso civico. Si tratta del diritto di sollecitare – senza alcuna limitazione riguardo alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza che l’istanza debba essere motivata – la pubblicazione dei documenti omessi.
Il perseguimento della trasparenza – ricorda il Garante nel regolamento – è «condizione delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto a una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino».
Il Sole 24 Ore – 21 agosto 2013