Sto partecipando a un concorso per un posto di dirigente amministrativo presso una azienda ospedaliera, sono stato regolarmente ammesso e ho già sostenuto la prova scritta. In via del tutto informale mi è giunta notizia che l’azienda ha ora perplessità sulla mia ammissione in quanto parte dei cinque anni di servizio prescritti quale requisito specifico di ammissione li ho svolti a rapporto part time. Secondo me il requisito sussiste ma, soprattutto, sarebbe legittima l’esclusione adottata adesso?
I requisiti specifici di ammissione ad un concorso per dirigente amministrativo sono stabiliti dall’articolo 70 del Dpr 483/1997. In particolare la norma citata prevede al punto b) «anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni» e non specifica la tipologia di servizio. In tutto il decreto n. 483 è contenuto un solo riferimento alla tipologia di servizio in ragione dell’orario ed è quella relativa al profilo medico che ha una maggiorazione nei titoli di carriera per il servizio svolto a tempo pieno. Neanche nel Dpr 487/1994 (normativa concorsuale generale) è rinvenibile una disposizione sul riproporzionamento del servizio part time. Visto che la normativa concorsuale nulla dice in materia, l’attenzione va spostata sul bando che, come è noto, costituisce la lex specialis del concorso. Se nel bando non è contenuta alcuna specificazione in merito è ben difficile sostenere che i cinque anni debbano essere necessariamente a tempo pieno. Anche ricorrendo a norme legislative di carattere generale si perviene alla medesima conclusione. Infatti l’articolo 4 del Dlgs 61/2000 vieta ogni discriminazione tra le due tipologie di rapporto di lavoro che non sia espressamente normata – e quella di cui sui parla, come abbiamo visto, non lo è. Inoltre l’articolo 8, comma 2, della legge 554/1988 equipara il servizio part time al tempo pieno ai fini del conseguimento del diritto a pensione. Infine, va segnalato che un eventuale annullamento in sede di autotutela deve sottostare alle seguenti condizioni stabilite dall’articolo 21-nonies della legge 241/1990: deve essere illegittimo, nel senso che viola la legge o sia adottato con eccesso di potere o incompetenza (e nel caso di specie non è rinvenibile la disposizione legislativa violata); devono sussistere ragioni di interesse pubblico (ben difficili da motivare nella fattispecie); deve essere adottato entro un tempo ragionevole (dopo la prova scritta sembrerebbe improprio).
(Stefano Simonetti) – Il Sole 24 Ore sanità – 3 maggio 2014