Non si può escludere l’imperizia del medico, solo in virtù del suo noto valore clinico. La nozione, infatti, non va associata alla persona ma al singolo atto. La Cassazione (sentenza 24384) accoglie il ricorso di un medico condannato in appello per omicidio colposo in seguito alla morte di una paziente avvenuta nel corso del post operatorio. Il camice bianco era accusato di non aver diagnosticato una perforazione, che poteva essere verificata con appositi esami diagnostici e di aver scelto una linea “attendista”, tratto in inganno da sintomi comuni anche ad altre patologie. I giudici di appello avevano bollato il comportamento del dottore come “imprudente”: una conclusione che impediva l’applicabilità dell’articolo 590-sexies del Codice penale, introdotto dalla legge Gelli Bianco. La norma, invocata dalla difesa, esclude la punibilità in caso di “imperizia” quando sono rispettate le linee guida o, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali. Per i giudici territoriali la conformità alle best practies nel caso specifico non c’entrava per nulla. La logica imponeva al sanitario di formulare una diagnosi alternativa e di verificarla: non facendolo aveva abdicato alla sua funzione di medico e questo non aveva nulla a che vedere con le linee guida. Di diverso avviso la Cassazione, secondo la quale i giudici di merito non avevano considerato un tema centrale ai fini dell’individuazione della condotta colposa del medico come quello dell’osservanza delle buone pratiche clinico-assistenziali. Nello specifico, in assenza di linee guida concordanti sul punto, il riferimento doveva essere ai criteri della “vigile attesa” accreditati dalla letteratura scientifica.
Né era corretto escludere l’imperizia solo sulla base del valore del medico. Per la Suprema corte di giudici hanno escluso l’imperizia , scegliendo l’imprudenza, proprio per evitare la non punibilità prevista dalla Gelli Bianco. Allo stesso modo hanno omesso di verificare il grado di colpa che, se lieve, avrebbe fatto scattare la scriminante prevista dalla legge Balduzzi per il sanitario che segue le linee guida anche in caso di imperizia, negligenza o imprudenza. La condanna viene dunque annullata con rinvio.
Patrizia Maciocchi – Il Sole 24 Ore – 31 maggio 2018