Da quest’anno, l’acquisto di immobili destinati ad attività istituzionali della pubblica amministrazione deve sottostare preventivamente alle principali regole di indispensabilità e indilazionabilità dell’operazione. In pratica, l’acquisto dell’immobile deve soddisfare il superiore interesse pubblico e non può essere «allungato» nel tempo se questa dilazione compromette eventuali obiettivi fissati dal vertice dell’amministrazione pubblica. In relazione al prezzo, poi, deve essere acquisito il parere di congruità rilasciato dall’Agenzia del demanio.
Lo prevede il dm Economia 14/2/2014, in G.U. del 12/5/2014, in relazione alle disposizioni contenute all’ari. 12, e. I-bis del di 9812011. Pertanto, nel caso in cui le amministrazioni pubbliche, tranne gli enti territoriali, previdenziali e quelli del Servizio sanitario nazionale, comunicano alla ragioneria generale dello stato il piano triennale di investimento, come prevede il decreto attuativo delle disposizioni sopra richiamate (il dm Economia 16/3/2012), il responsabile del procedimento di ogni p.a. richiedente dovrà contestualmente documentare l’indispensabilità e l’indilazionabilità dell’operazione di acquisto. Il primo requisito, precisa il dm, attiene alla necessità di procedere in tal senso sia per un obbligo giuridico che incombe all’amministrazione per il perseguimento delle proprie finalità che per la tutela ed il soddisfacimento dei superiori interessi pubblici. Il secondo, attiene all’impossibilità di differire l’acquisto senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Entrambi tali requisiti si ritengono soddisfatti nel caso in cui l’acquisto comporti effetti finanziari ed economici positivi, così riscontrati dall’organo di controllo interno o dal competente ufficio della ragioneria. Sull’iter di acquisto è necessario che si pronunci l’Agenzia del demanio con l’attestazione di congruità del prezzo. Documento, questo, che deve essere acquisito prima della definizione delle operazioni e che sarà rilasciato gratuitamente per le amministrazioni indicate all’articolo 1, comma 2 del digs n. 16512001, mentre le restanti amministrazioni dovranno provvedere al rimborso dette spese sostenute.
ItaliaOggi – 14 maggio 2014