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    Home»Notizie ed Approfondimenti»Imprese di allevamento, liquidazioni in bilico. Ancora al palo il decreto attuativo sulle percentuali di compensazione. Possibile utilizzare i valori vigenti al 31 dicembre 2015
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    Imprese di allevamento, liquidazioni in bilico. Ancora al palo il decreto attuativo sulle percentuali di compensazione. Possibile utilizzare i valori vigenti al 31 dicembre 2015

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche14 Febbraio 2017Nessun commento3 Minuti di lettura
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    Le imprese agricole del settore zootecnico sono in attesa del decreto ministeriale che disponga l’aumento delle percentuali di compensazione Iva per le cessioni di bovini e suini vivi con decorrenza dal 1° gennaio 2017. Infatti il comma 45 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017, proroga per il 2017 l’aumento delle percentuali di compensazione per le cessioni di animali vivi della specie bovina e bufalina fino 7,7%, nonché per le cessioni di suini vivi fino all’8 per cento.

    La percentuale di compensazione a regime per le cessioni è fissata nella misura del 7% per bovini e bufali e del 7,3% per i suini. La norma dispone l’emanazione di un decreto interministeriale attuativo dei ministeri dell’Economia e delle Politiche agricole entro il 31 gennaio 2017, ma a oggi il decreto non c’è.

    L’aumento era stato introdotto per un anno dalla legge di stabilità 2016 e il successivo decreto ministeriale attuativo del 26 gennaio 2016, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 17 febbraio 2016, aveva stabilito l’aumento delle percentuali di compensazione nella misura del 7,65% per le cessioni di bovini e bufali vivi e del 7,95% per le cessioni di suini.

    Per il 2017 il decreto non è ancora noto e dovrebbe ricalcare quello dello scorso anno fissando le percentuali nella misura del 7,65% (bovini e bufali vivi) e del 7,95% (suini vivi). Tuttavia, in assenza del provvedimento, gli operatori non sanno come comportarsi in sede di liquidazione Iva mensile in scadenza giovedì 16 febbraio.

    Le percentuali di compensazione determinano la detrazione Iva per le cessioni di prodotti agricoli per le imprese che applicano il regime speciale Iva (articolo 34, Dpr 633/72); nella fattispecie mentre l’imposta viene addebitata al cliente con l’aliquota Iva prevista per questi beni nella misura del 10%, la detrazione Iva, che prescinde dall’imposta assolta sugli acquisti è stabilita in misura corrispondente alle percentuali di compensazione stabilite con decreto ministeriale per categorie di prodotti e applicate all’ammontare imponibile delle operazioni effettuate. Quindi in assenza del provvedimento che conferma le nuove percentuali di compensazione, i produttori agricoli dovrebbero utilizzare in sede di liquidazione Iva, quelle a regime nella misura del 7% per bovini e bufali e del 7,3% per i suini, ma questo non è quello che vuole il legislatore. Infatti quando il decreto ministeriale verrà emanato disporrà che le percentuali maggiorate si applicano dal 1° gennaio 2017.

    I produttori agricoli hanno quindi due scelte: effettuare la liquidazione Iva di gennaio 2017 utilizzando le minori percentuali di compensazione vigenti fino al 31 dicembre 2015 e recuperare la differenza in sede di dichiarazione annuale oppure contare sulla pubblicazione del decreto ministeriale e applicare già le percentuali del 7,65% per i bovini e bufali e del 7,95% per i suini; nella seconda ipotesi la minore Iva versata potrebbe essere sanzionata con la sanzione dal 90 al 180% ma è possibile riteniamo che una volta pubblicato il decreto che prevederà gli effetti dal 1° gennaio 2017 la sanzione non potrà più essere applicata.

    Gian Paolo Tosoni – IL Sole 24 Ore – 14 febbraio 2017 

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