E’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012 il decreto legge 29 ottobre 2012, n.185 «Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici», approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri in attuazione della recente sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, ripristina la disciplina del trattamento di fine servizio nei riguardi del personale interessato dalla pronuncia. Il decreto legge è già stato annunciato in arrivo al Senato per l’avvio dell’iter di conversione in legge. Si tratta della cancellazione della trattenuta denominata «Opera di previdenza» che riguarda il prelievo del 2,5 per cento sull’80% della retribuzione.
Nella sentenza – la stessa che ha sospeso il prelievo del 5% sulle retribuzioni maggiori di 90 e 150mila euro – si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,5% della base contributiva.
Il Dl 78/2010, convertito nella legge 122/2010, prevedeva, all’art. 12, comma 10, che dal 1° gennaio 2011 i «trattamenti di fine servizio» dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sarebbero stati disciplinati dall’art. 2120 del codice civile. In buona sostanza, la nuova disciplina avrebbe stabilito che l’accantonamento complessivo ai fini della liquidazione della buonuscita non sarà più calcolato in misura del 9,6% per i dipendenti statali e del 6,1% per i dipendenti delle aziende sanitarie, le Regioni e i Comuni, sull’80% della retribuzione (gravante per il 7,1% ovvero il 3,6 sul datore di lavoro e per il restante 2,5% sul lavoratore), bensì pari al 6,91% dell’intera (100%) retribuzione e, quindi, la relativa trattenuta sarebbe dovuta essere posta interamente a carico del datore di lavoro.
Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2011, i dipendenti pubblici non avrebbero più dovuto pagare la ritenuta del 2,5 per cento. Secondo l’Inpdap, invece, la normativa non avrebbe mutato la natura e le modalità di finanziamento del Tfr. Pertanto, la quota del 2,50% a carico del lavoratore andava mantenuta.
Adesso la Corte costituzionale – e il Cdm ha recepito la pronuncia in un decreto legge – ha chiarito che il lavoratore non è tenuto a pagare questa rivalsa, poiché ciò determinerebbe una diminuzione della propria retribuzione e, nel contempo, della quantità di Tfr maturata nel tempo. L’Inpdap, quindi, dovrà restituire le somme indebitamente trattenute ai circa 3,4 milioni di dipendenti pubblici. Si stima, per il biennio 2011-2012, un importo pari a 3,8 miliardi di euro. Il suo recupero, che ricordiamo dovrà essere richiesto singolarmente dagli interessati, è, anche questo, reclamato a gran voce dai sindacati. Ma sarà da vedere come il Governo potrà risolvere un contenzioso di così grossa portata.
Il decreto legge prevede l’abrogazione dell’articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .
I trattamenti di fine servizio liquidati in base alla legge abrogata prima della data di entrata in vigore del decreto (oggi 31 ottobre) sono riliquidati secondo il testo del provvedimento d’ufficio entro un anno da oggi in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della legge 122/2010.
Ai maggiori oneri che derivano dalla disposizione (1 milione per il 2012, 7 milioni per il 2013, 13 milioni per il 2014 e 20 milioni dal 2015), si provvede: per il milione del 2012 con una riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, per gli altri fondi con una corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione dell’Economia, utilizzando in questo caso l’accantonamento del ministero del Lavoro per 7 milioni per il 2013 e quello dell’struzione per 20 milioni dal 2014.
I processi per la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio, si estinguono di diritto: l’estinzione è dichiarata con decreto, anche d’ufficio e le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, sono prive di effetti.
Il Sole 24 Ore Sanità – 31 ottobre 2012
Liquidazioni per gli statali: torna il Tfs
La sentenza della Corte Costituzionale ha reso necessario il provvedimento. Cambia tutto per non cambiare niente: il dipendente pubblico avrà una liquidazione appena più elevata
Ora che il decreto è pronto, è anche un po’ più chiaro che cosa significherà per le liquidazioni dei dipendenti pubblici l’abbandono del Tfr (Trattamento di fine rapporto) e il ritorno al cosiddetto Tfs (Trattamento di fine servizio). In estrema sintesi si può dire che il dipendente pubblico avrà una liquidazione appena più sostanziosa di quel che era stato previsto da Tremonti.
In questo modo il governo prende atto della recente sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima la “rivalsa” del 2,5% su Tfr dei dipendenti pubblici, ma allo stesso tempo ha risolto il problema alla radice con il ripristino del Tfs.
Premessa indispensabile, come ricordano i tecnici della Cisl-Funzione pubblica: nel privato, con il sistema del Tfr, il prelievo è del 6,91% sull’intera retribuzione utile e completamente a carico del datore di lavoro; nel pubblico, con il Tfs, la norma contenuta nel Dpr n. 1032/73 prevede un versamento contributivo del 9,6% sull’80% delle retribuzione utile?(di cui 7,10% a carico del datore di lavoro e 2,5% a carico del dipendente).
Le amministrazioni pubbliche avevano considerato l’introduzione del Tfr come relativa al solo computo della buonuscita, senza che ciò incidesse sul sistema di finanziamento, continuando così ad applicare la trattenuta del 2,5%, alla voce “opera di previdenza”. La Corte costituzionale ha ribaltato tale interpretazione dichiarando illegittimo il prelievo a carico del dipendente e aperto le porte alle azioni legali da parte dei lavoratori. Tuttavia – in considerazione del fatto che l’applicazione della sentenza avrebbe finito per gravare interamente sul bilancio dello Stato, non solo per quanto attiene alla sospensione delle trattenute ma, anche per la restituzione delle quote già effettuate – il governo ha disposto l’abrogazione tout court dell’articolo di legge che introduceva il Tfr nel pubblico impiego, ripristinando le modalità di calcolo previste dal Tfs. Ora l’Inps dovrà procedere al ricalcolo dei trattamenti di fine servizio già liquidati in pro quota applicando l’art. 12, comma 10 della l.122/2010; per il periodo successivo al 1° gennaio 2011 il conteggio dovrà seguire le modalità precedenti. La riliquidazione avverrà d’ufficio entro un anno dall’entrata in vigore del decreto.
In ogni caso, le amministrazioni non potranno provvedere nei confronti del dipendente al recupero delle eventuali somme già erogate in eccesso.
Altro effetto del decreto è che i procedimenti in corso avviati dai lavoratori per ottenere la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio del 2,5%, si estinguono di diritto, tranne nel caso in cui siano state emesse sentenze passate in giudicato.
La Stampa – 31 ottobre 2012