Solo la riabilitazione del condannato concede la possibilità di presentarsi alle tornate elettorali. L’incandidabilità prevista dalla legge Severino scatta anche per i reati commessi prima della sua entrata in vigore, e anche se nel frattempo gli stessi reati sono stati dichiarati estinti per “buona condotta” del condannato.
Con la sentenza 8696/13, depositata l’8 ottobre scorso, il Tar del Lazio entra di petto nell’interpretazione della legge 235/2012, affermando l’irrilevanza del tempus commissi delicti per una questione che «non è un aspetto del trattamento sanzionatorio penale del reato» ma riguarda solo «i requisiti soggettivi per l’elettorato passivo».
A chiedere limiti stretti nell’applicazione della norma approvata dal governo Monti era stato un consigliere comunale di Roma capitale, condannato nel 1996 proprio a due anni di reclusione (soglia minima richiesta dalla “Severino”) con la concessione dei doppi benefici di legge. La “buona condotta” nei cinque anni successivi aveva prodotto, come previsto dal Codice penale, l’estinzione del reato nel 2001, e inoltre aveva permesso al candidato di superare un primo vaglio di legittimità “consiliare” (ma sulla normativa previgente, il Dlgs 267/2000) così da svolgere l’intero mandato elettorale 2008-2013.
Proprio l’estinzione del reato e il precedente favorevole erano i primi motivi di impugnazione davanti al giudice amministrativo. Il Tar Lazio però ha stroncato in poche righe l’interpretazione della legge Severino favorevole al candidato, a giudizio del quale la decadenza sarebbe stata applicata mediante un’interpretazione analogica e cioè vietata dell’articolo 10, che disciplina solo i casi di condanna definitiva.
Rilevante invece ai fini della incandidabilità, obietta il Tar, è «solo il fatto storico della pronuncia della sentenza di condanna», sul quale il legislatore ha operato «un’autonoma valutazione…a prescindere dalle connesse (anche successive) vicende rilevanti sul piano penalistico o di altri settori dell’ordinamento». E tra l’altro, sottolinea il Tar, la stessa Cassazione civile (sentenza 13831/2008) pur in relazione alla vecchia legge sull’incandidabilità ha stabilito l’irrilevanza della sospensione condizionale e addirittura dell’indulto perché «l’incandidabilità non è un aspetto del trattamento sanzionatorio penale del reato, ma si traduce nel difetto di un requisito soggettivo per l’elettorato passivo».
Una possibilità di neutralizzare la “Severino” esiste, aggiunge il Tar Lazio, ma è collegata a un altro istituto regolato dalla legge penale, vale a dire la «riabilitazione del condannato » ( Cassazione civile 7593/2004). E a ulteriore conferma della invasività della norma penale in materia elettorale, il tribunale cita anche il Dpr 223/1967 che esclude che la “condizionale” possa avere effetto sull’elettorato attivo.
Respinti anche gli altri motivi del ricorso presentato dal decaduto consigliere di Roma Capitale, a cominciare dalla presunta incostituzionalità della disciplina sugli enti locali, più restrittiva – perché sine die – rispetto a quella dei parlamentari (per i quali l’incandidabilità dura il doppio della pena accessoria, e comunque non meno di sei anni). Richiamando la sentenza 695/13 del Consiglio di Stato, il Tar sottolinea che «la diversità delle elezioni e delle cariche non consentono di sindacare l’apprezzamento discrezionale operato dal legislatore nel quadro di una disciplina complessivamente eterogenea, anche sul piano sostanziale, delle fattispecie». Un ragionamento, questo «applicabile sia alla questione del limite temporale sia a quella dei relativi presupposti (tipologia delle condanne, pene edittali o irrogate, etc.)».
Il Tar liquida infine in due battute il tentativo di equiparare il mandato elettorale al «lavoro pubblico», che il Codice penale (articolo 166) riconosce anche a chi ha avuto la sospensione della pena: l’elezione, sottolinea il Tar, riguarda uffici onorari «che non configurano alcun rapporto di lavoro tecnicamente inteso».
Il Sole 24 Ore – 23 ottobre 2013