Il problema dell’esistenza o meno di un’autonoma organizzazione per il pagamento dell’Irap sarà risolto dal Governo in esecuzione della delega fiscale. L’impegno è stato confermato e rafforzato dal ministero dell’Economia nel question time di ieri alla commissione Finanze della Camera.
In risposta a una interrogazione dei deputati di Sel, Giovanni Paglia e Marisa Nicchi, via XX Settembre ha, infatti, precisato che «l’individuazione di specifici ulteriori parametri qualitativi e quantitativi per definire la sussistenza di un’autonoma organizzazione può avvenire solo con un eventuale intervento normativo e non in via amministrativa».
In quest’ottica si richiama la legge 23/2014 che all’articolo 11, comma 2, ne demanda al Governo la determinazione «anche mediante la definizione di criteri oggettivi, adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all’imposta regionale sulle attività produttive».
La questione posta all’attenzione del ministero riguardava, in particolare, l’esenzione dall’Irap per i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, che operano presso gli ambulatori delle Asl e che si avvalgono di collaboratori di studio « al fine di agevolare l’accesso ai servizi medici di base da parte dell’utenza».
Questo personale, perciò, non dà alcun concreto vantaggio economico ai medici, ma viene assunto esclusivamente per rendere più efficiente il funzionamento degli ambulatori. Situazione diversa, dunque, dai professionisti che assumono (sostenendo i relativi costi) personale da impiegare nell’ambito dell’attività medica dello studio. Alla luce degli indirizzi dell’agenzia delle Entrate, il presupposto impositivo per l’Irap, nasce quando i medici ricorrono a forme di collaborazione di terzi, in via non occasionale. Viceversa, sono esclusi dal pagamento del tributo quei medici che non si avvalgono di collaboratori.
Il ministero spiega che la Cassazione non è giunta a conclusioni univoche sull’argomento. Con alcune sentenze del 2009 e del 2011 a sezioni unite (12108 e 8556) la Suprema corte ha precisato che l’Irap si applica tutte le volte in cui il lavoratore autonomo impiega, in modo non occasionale, lavoro altrui, anche parttime, con mansioni di segretariato o con funzioni meramente accesorie. Nel 2013 (sentenze n. 22020 e 22022) la stessa Cassazione ha detto che l’impego di un solo dipendente part-time addetto allo studio costituisce una mera comodità per il medico, senza accrescerne la capacità produttiva, per cui in tali circostanze non c’è obbligo di versare l’Irap. Orientamento ribadito con la sentenza 958 del 2014. Anche le commissioni tributarie sono divise, essendo dirimente «l’impiego di beni strumentali o di lavoro altrui in misura eccedente a quanto necessario per l’esercizio dell’attività professionale del medico di base». Occorre, in definitiva, un quid pluris rispetto alla razionale autoorganizzazione del professionista, che spetterà al Governo identificare.
Il Sole 24 Ore – 13 marzo 2015