L’aumento al 21% può pregiudicare le forniture con gli enti. Effètti del mancato differimento della norma
L’aumento dell’Iva rischia di pregiudicare le previsioni di spesa e i pagamenti degli enti pubblici, nei confronti dei quali sarebbe stato dunque opportuno differire l’applicazione della nuova aliquota del 21%; invece, per le forniture a detti enti, c’è soltanto una disposizione sul differimento del momento di effettuazione dell’operazione che non ha rilevanza pratica. È quanto osserva Assonime nella circolare n. 23 del 19/9/2011, dedicata alle disposizioni sull’aumento dell’aliquota ordinaria contenute nell’art. 2 del dl n. 138/2011, aggiunte dalla legge di conversione n. 148/2011.
Disciplina temporale della nuova aliquota
La circolare evidenzia che l’aliquota del 21%, per espressa previsione di legge, si applica alle cessioni di beni, alle prestazioni di servizi, agli acquisti intracomunitari e alle importazioni effettuate a decorrere dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge. La nuova aliquota, pertanto, va applicata nei casi in cui si verifichino, da detta data, gli eventi che individuano il momento in cui sorge il presupposto impositivo, secondo le disposizioni dell’art. 6 del dpr 633/72, ovvero di altre disposizioni di legge.
Per le cessioni di beni, il momento rilevante è la consegna o spedizione se si tratta di beni mobili, oppure la rivendita da parte dei commissionari o dei riceventi nel caso di merci consegnate in esecuzione di contratti estimatori; per le cessioni periodiche o continuative in esecuzione di contratti di somministrazione, invece, vale il pagamento del corrispettivo.
Nel caso dei beni immobili, si fa riferimento alla data della stipula. Per le prestazioni di servizi, il momento impositivo coincide con il pagamento del corrispettivo. Per gli acquisti intracomunitari il riferimento è rappresentato dalla consegna nel territorio dello stato o dal momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio dello stato (a seconda di chi provvede al trasporto). Tuttavia, se prima del verificarsi di tali eventi, o indipendentemente da essi, sia stata emessa la fattura (o sia stata ricevuta la fattura, nel caso degli acquisti intra Ue), oppure sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata alla data dell’emissione della fattura (o del ricevimento per gli acquisti intra Ue) o a quella del pagamento del corrispettivo, limitatamente all’importo fatturato o pagato. In questi casi, osserva la circolare, l’imposta è dovuta con l’aliquota del 20% per gli acconti eventualmente fatturati o pagati prima del 17 settembre, mentre ai corrispettivi successivamente pagati o fatturati si renderà applicabile l’aliquota del 21%. La circolare ricorda poi che sono previste disposizioni specifiche per taluni casi particolari (es. autoconsumo, servizi gratuiti, cessioni con prezzo da determinare), mentre per le importazioni è rilevante il momento di accettazione della dichiarazione doganale.
Operazioni con enti pubblici
Il comma 2-quater dell’art. 2 del dl 138/2011 contiene una disposizione particolare per le operazioni nei confronti dello stato e degli enti e istituti di cui al quinto comma dell’art. 6: prevede infatti che la variazione dell’aliquota non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di tali soggetti per le quali al 16 settembre 2011 ‘,sia stata emessa o registrata la fattura, ancorché al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato». Questa disposizione, secondo Assonime, non dovrebbe avere rilevanza pratica in quanto l’art. 6 dispone il differimento dell’esigibilità dell’imposta sulle forniture ai suddetti enti, ma non il differimento del momento di effettuazione, che resta disciplinato dalle regole generali. Nel ricordare l’antecedente storico del 1997. Assonime osserva che esso si collocava in un diverso quadro normativo e che, nel differire di tre mesi l’applicazione della nuova aliquota alle operazioni nei confronti degli enti pubblici, mirava a evitare che l’aumento potesse comportare anomali ritardi nei pagamenti a causa dell’incapienza degli stanziamenti degli enti; poiché tale effetto potrebbe verificarsi anche adesso, conclude Assonime, sarebbe stato opportuno -disporre analogo differimento anche in questa occasione. Al riguardo, si deve però ribadire come la disposizione speciale del comma 2-quater appaia addirittura penalizzante per gli enti pubblici, giacché subordina il mantenimento alla vecchia aliquota, per le operazioni effettuate prima del 16/9/2011, alla condizione che il fornitore abbia emesso «e» registrato (non «o», come scrive la circolare) la fattura. Quanto all’eventuale previsione di neutralità della vecchia aliquota ancora per un certo lasso di tempo, che secondo Assonime sarebbe stata auspicabile, è da rilevare che sarebbe stata forse in contrasto, oltre che con il principio di neutralità, con la disposizione dell’art. 93 della direttiva Iva. in base alla quale l’imposta si applica con l’aliquota in vigore nel momento in cui si verifica il fatto generatore.
Italia Oggi – 20 settembre 2011