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Jobs act, la riforma entra in vigore. Decreti attuativi in Gazzetta. Ora si può assumere senza garanzie di reintegro ma a tempo indeterminato

Addio articolo 18: da ieri sono entrati in vigore i primi decreti attuativi sulla riforma del lavoro e ora le assunzioni a tempo indeterminato si faranno con il nuovo contratto a tutele crescenti. Scompare quindi, o quasi, il reintegro sul posto di lavoro: la possibilità è riconosciuta solo per licenziamento discriminatorio o per quello disciplinare quando si prova «l’insussistenza del fatto». I tutti gli altri casi i nuovi assunti, anche se illegittimamente licenziati, avranno diritto solo ad un risarcimento.

Mandare a casa i nuovi dipendenti sarà più facile, e assumerli più conveniente. Le nuove regole marciano, infatti, di pari passo con gli sgravi fiscali varati dalla legge di Stabilità: le aziende che firmeranno i nuovi contratti non pagheranno contributi per i prossimi tre anni. E gli sgravi – secondo uno studio della Uil – saranno più alti rispetto agli eventuali indennizzi da versare al dipendente licenziato.

Due aspetti che – articolo 18 e sgravi fiscali – che, nelle intenzioni del governo, dovrebbero spingere le aziende ad assumere. Il Jobs Act, per il premier Renzi «E’ una grande rivoluzione che ci porterà fuori dalle secche della disoccupazione. Quest’anno – ha detto – ci saranno molte più assunzioni che licenziamenti». «Si apre una nuova fase – ha commentato il ministro del Lavoro Giuliano Poletti – nel segno di una maggiore certezza di regole per le imprese, di una prospettiva di stabilità per i lavoratori, di un ampliamento delle tutele». Qualche dichiarazione d’intenti da parte delle aziende, in realtà, è già arrivata. Telecom, per esempio, ha promesso 4.000 assunzioni in due anni, la Salini- Impregilo ha parlato di 2.500 posti; Sergio Marchionne di 1.000 all’Fca di Melfi. Mega piani annunciati e assunzioni concrete: a breve ne farà una decina il gruppo Unichips, che produce le patatina Pai e San Carlo.

Il percorso dei due decreti (il contratto a tutele crescenti e la Naspi, il nuovo ammortizzatore sociale che entrerà in vigore a maggio) è stato, in realtà, contrastato dai sindacati e anche dalla minoranza del Pd, che non voleva applicare le nuove norme ai licenziamenti collettivi e che ora chiede di «stabilizzare» i nuovi posti. «E’ prevedibile una fiammata occupazionale persino superiore alle previsioni del ministro Poletti che ha parlato di 150 mila assunti nel 2015 – ha commentato Cesare Damiano, presidente della Commissione lavoro alla Camera -Sarà un impulso positivo, ma non sarà sufficiente se non si produrrà un risultato stabile per l’occupazione. Per questo chiediamo a Renzi di rendere stabile l’incentivo per il contratto a tutele crescenti oltre le sole assunzioni del 2015 e di garantire adeguate tutele in caso di disoccupazione anche dal 2017 in poi, anno nel quale la Naspi tornerà a coprire 18 mesi e non più 24 e scompariranno la cassa integrazione in deroga e l’indennità di mobilità». Critici i commenti dei sindacati: dalla leader della Cgil Susanna Camusso («Abbassare le tutele non è la strada per costruire la competitività») a Carmelo Barbagallo della Uil («L’unica certezza e che sarà più facile licenziare»).

Efficacia immediata per i primi due decreti attuativi

Superamento dell’art. 18 e nuovo contratto a tutele crescenti, demansionamento, riordino delle tipologie contrattuali e degli ammortizzatori sociali. Ecco cosa cambia

Dal 7 marzo entrano in vigore i decreti legislativi 22 e 23 del 4 marzo 2015, ossia il nocciolo duro del Jobs act. I due decreti attuativi che prevedono il nuovo contratto a tutele crescenti, la riforma degli ammortizzatori sociali, ma soprattutto il superamento dell’articolo 18 e il demansionamento, sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale (qui il testo originale) e avranno efficacia da subito.

Con il nuovo contratto a tutele crescenti che per gli assunti da oggi in poi sostituisce l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, cambia il regime di tutela in caso di licenziamento illegittimo con l’indennizzo che diventa la regola al posto del reintegro. Anche in caso di licenziamenti collettivi, con un evidente discrimine tra i nuovi e i vecchi assunti.

Per quanto riguarda i nuovi ammortizzatori sociali, entra in vigore la Naspi, che prende il posto di Aspi e miniAspi, per i disoccupati con almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti e 30 giornate nei 12 mesi precedenti. La Naspi avrà una durata massima di 24 mensilità (18 dal 2017), con un importo massimo di 1.300 euro (dal quarto mese scatta una riduzione del 3% al mese). La condizione posta perché il lavoratore disoccupato possa usufruire di questo ammortizzatore è che questi ricerchi attivamente un’occupazione. Inoltre, per coloro che, dopo aver beneficiato della Naspi, dovessero rimanere ancora disoccupati e in una condizione economica di bisogno, valutata in base all’Isee, il decreto prevede un altro assegno di disoccupazione, l’Asdi, per una durata massima di 6 mesi e per un importo pari al 75% della Naspi.

Tra le novità, l’indennità di disoccupazione per co.co.co. e co.co.pro., che quest’anno è appunto riconosciuta per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto), iscritti in via esclusiva alla gestione separata. L’indennità presuppone tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente la disoccupazione. La durata dell’indennità non può superare i 6 mesi e anche in questo caso è condizionata alla partecipazione ad iniziative di politiche attive.

Altro capitolo la disciplina del contratto di ricollocazione finanziato con 50 milioni nel 2015 e 20 milioni nel 2016: si tratta di uno strumento che riconosce una “dote” individuale spendibile presso i soggetti pubblici o privati accreditati, per ricevere un servizio di assistenza nella ricerca del lavoro. Il voucher potrà essere incassato dai soggetti accreditati solo a risultato occupazionale ottenuto.

8 marzo – Repubblica 

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