Il reintegro al lavoro resta solo per i licenziamenti nulli e discriminatori e per «specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato», con tempi certi per presentare i ricorsi: lo prevede l’emendamento al Ddl Jobs act riformulato dal governo, che ha ricevuto ieri il primo sì in commissione Lavoro alla Camera. Presentato l’emendamento che circoscrive agli impianti e agli strumenti di lavoro (come pc e telefoni aziendali) l’attività di controllo.
Ma cosa succede se una azienda sopprime una posizione di lavoro perché in crisi o decide di cambiare modello organizzativo (per esempio, esternalizza l’ufficio paghe o l’assistenza informatica)? Che se il licenziamento per motivo economico o organizzativo viene dichiarato illegittimo, per il lavoratore con contratto a tempo indeterminato a tutele progressive, scatta un indennizzo «certo e crescente» che varia, cioè, in funzione dell’anzianità di servizio.
Qui il successivo decreto delegato dovrebbe prevedere un doppio binario: un indennizzo monetario fino a un massimo di 1,5 mensilità per ogni anno di impiego, con un tetto di 36 mensilità, oltre il quale il giudice non potrà andare; o la possibilità per il datore di versare spontaneamente un’indennità al lavoratore licenziato (le tutele crescenti consisterebbero in una mensilità per ogni anno di servizio, con un limite di 24 mensilità). A questo punto, se il lavoratore rifiuta la conciliazione, deve restituire la somma ricevuta e impugnare il licenziamento entro un termine breve e «certo»; altrimenti la conciliazione si intende raggiunta per comportamento concludente.
Attualmente per i licenziamenti economici, per giustificato motivo oggettivo, è previsto il pagamento di un’indennità (tra 12 e 24 mesi). Ma se il fatto è «manifestamente insussistente» scatta il reintegro più il pagamento di una indennità fino a 12 mesi.
Nel caso invece di «licenziamento nullo» l’emendamento riformulato dal governo al Jobs act depositato ieri in commissione Lavoro conferma l’attuale regime di tutela reale. Si tratta di ipotesi di scuola o poco più, se si licenzia una madre durante il primo anno di vita del figlio o un coniuge 12 mesi dopo le nozze ci sarà sempre e comunque il reintegro in azienda e il datore dovrà pagare pure il risarcimento, come previsto dall’attuale articolo 18, post legge Fornero.
Rimarrà in vigore l’attuale normativa (tutela reale piena) anche nei casi di licenziamento discriminatorio. Qui si tratta di ipotesi in cui l’azienda licenzia perchè si è iscritti a un sindacato, o per un determinato orientamento sessuale o credo religioso o colore della pelle. In caso di declaratoria di illegittimità di questi licenziamenti si conferma la condanna al reintegro oltre al pagamento del risarcimento pieno.
Le principali novità (oltre alla cancellazione della reintegra tout court nei licenziamenti economici) arrivano pure sul fronte dei licenziamenti disciplinari, quando cioè c’è una mancanza del lavoratore (e viene quindi meno il vincolo fiduciario). In queste ipotesi, secondo la riformulazione del governo, la regola generale è l’indennizzo economico inversamente proporzionale rispetto alla colpa del lavoratore. Rimarrà invece il reintegro solo limitatamente «a specifiche fattispecie di licenziamenti disciplinari ingiustificati».
Oggi, dopo la legge 92, sono solo due i casi in cui, nei licenziamenti disciplinari, è in vigore la tutela reale: quando cioè il fatto non sussiste (non è vero che il dipendente ha rubato) o quando è punito nei contratti collettivi o nei codici disciplinari con una sanzione conservativa (per esempio, una multa o una sospensione di 1 o 2 giorni dal lavoro). Nella pratica, tuttavia, questa formula, molto compromissoria, ha lasciato incertezze interpretative che hanno determinato una divisione di orientamenti tra i giudici. E quindi complicato il quadro (senza dare regole certe a imprese e lavoratori).
L’individuazione delle «specifiche fattispecie» arriverà con i decreti delegati: l’ipotesi su cui si sta lavorando l’esecutivo è ridurre il reintegro nei casi in cui sia dimostrata l’insussistenza del fatto, inteso come reato perseguibile d’ufficio, contestato al lavoratore. E quindi si avrebbe una limitazione a casi gravissimi (qualora non si riuscirà a delimitare queste fattispecie si potrebbe consentire al datore di lavoro di optare per l’indennizzo anche in caso di condanna al reintegro – un’ipotesi tuttavia osteggiata dalla minoranza Pd). Da quanto si apprende, si starebbe valutando anche di inserire nel decreto delegato su tutele crescenti e articolo 18 anche la normativa sul contratto di ricollocazione (si ragiona di riconoscerlo al lavoratore licenziato con almeno due anni di anzianità aziendale). Il punto è «non ripetere gli errori del passato – ha sottolineato il giuslavorista Giampiero Falasca -. Pensare di ancorare la reintegra ai fatti astrattamente perseguibili come reati sarebbe un errore decisivo: il concetto non ha confini certi, e quindi si aumenterebbe l’incertezza, invece che ridurla».
Jobs act, primo sì al nuovo articolo 18
Presentato l’emendamento che circoscrive agli impianti e agli strumenti di lavoro (come pc e telefoni aziendali) l’attività di controllo
Esclusa dai licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione nel posto di lavoro, sostituita da un indennizzo economico «certo e crescente» con l’anzianità di servizio. Il reintegro resta per i licenziamenti nulli e discriminatori e per «specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato», con la previsione di «termini certi per l’impugnazione del licenziamento».
Lo prevede l’emendamento al Ddl delega Jobs act riformulato dal governo e approvato ieri sera dalla commissione Lavoro alla Camera, che modifica la disciplina dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, riformato nel 2012 dalla legge 92, per i nuovi contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti che debutteranno all’inizio del 2015. «Quando la cortina fumogena del dibattito ideologico si abbasserà – ha commentato il presidente del consiglio, Matteo Renzi sulle e-news – vedrete che in molti guarderanno al Jobs act per quello che è: un provvedimento che non toglie diritti, ma toglie solo alibi. Toglie alibi ai sindacati, alle imprese, ai politici».
In commissione Lavoro alla prova del voto, ieri ha retto la mediazione raggiunta all’interno del Pd – decisivo avendo 21 dei 45 deputati – dal presidente della commissione e relatore, Cesare Damiano e dal capogruppo Roberto Speranza, con il Governo, su un accordo che è stato oggetto di verifiche con gli alleati del Ncd e di Sc. Mentre i gruppi di opposizione in serata hanno abbandonato i lavori per protesta, dopo aver votato contro l’emendamento sull’articolo 18. Quella votata è solo la cornice entro la quale declinare le modifiche sulla disciplina dei licenziamenti che arriveranno con il decreto delegato sui contratti a tutele crescenti, che è quasi pronto e nei piani del Governo sarà operativo ad inizio gennaio per consentire alle imprese che assumono con la nuova tipologia contrattuale di beneficiare delle decontribuzione prevista dalla legge di stabilità.
Tra gli altri emendamenti che sono stati riformulati dal Governo, spicca il chiarimento della norma sulla revisione dei controlli a distanza che, ora, vengono circoscritti agli «impianti» e agli «strumenti di lavoro». L’obiettivo è quello di aggiornare l’attuale articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, datato 1970. In pratica, si potranno sottoporre a controllo la catena di montaggio, ma anche pc e telefonini aziendali. Oggi per far scattare il controllo a distanza «serve un accordo sindacale, e se non si raggiunge, si deve passare per l’ispettorato del lavoro – spiega il professor Roberto Pessi (Università Luiss, Roma) -. Una procedura che dovrà essere resa più flessibile. Certo bisognerà vedere come sarà scritto il decreto delegato che, in ogni caso, si dovrà coordinare pure con gli indirizzi forniti in questi anni dal Garante della privacy».
Da segnalare altre due riformulazioni del governo: con la prima si conferma il «superamento» delle collaborazioni coordinate e continuative. Con la seconda si interviene sui tempi per far entrare in vigore subito le nuove norme contenute nella delega lavoro e nei decreti attuativi. In sostanza il Governo rinuncia alla cosiddetta “vacatio legis”: cioè, i provvedimenti entreranno subito vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, e non dopo la vacatio dei 15 giorni. Gli almeno 5 decreti delegati verranno emanati al più presto e, dopo i 30 giorni previsti per il parere (non vincolante) del Parlamento, potranno entrare immediatamente in vigore. Inoltre il Governo ha riformulato anche l’emendamento a firma Polverini-Calabria (Fi) specificando che saranno rafforzati gli strumenti per favorire l’alternanza tra scuola e lavoro.
La commissione si prevede che concluderà il voto degli emendamenti entro domani, mentre venerdì il testo del Ddl delega arriverà in Aula per essere licenziato entro mercoledì 26 novembre, come stabilito dalla stessa Camera.
Il Sole 24 Ore – 19 novembre 2014