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    Home»Notizie ed Approfondimenti»La Cassa può tagliare la pensione al professionista. Il tribunale di Milano: sì alle modifiche dei criteri di calcolo, senza il pro rata
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    La Cassa può tagliare la pensione al professionista. Il tribunale di Milano: sì alle modifiche dei criteri di calcolo, senza il pro rata

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche15 Luglio 2014Nessun commento4 Minuti di lettura
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    Il tribunale di Milano ha riconosciuto per la prima volta che le casse di previdenza possono tagliare le pensioni dei professionisti per garantire l’equilibrio finanziario. Il «pro rata», infatti, da criterio rigoroso di calcolo della pensione è diventato un principio di ponderazione: ciò che conta è garantire l’equilibrio finanziario di lungo termine della cassa.

    A stabilirlo è la sentenza n. 15252/2014 con cui il tribunale di Milano ha rigettato il ricorso di un pensionato della cassa ragionieri, applicando la « sanatoria» della legge Stabilità 2014 per le delibere approvate prima di gennaio 2007. A farne le spese potrebbero essere non solo i futuri pensionati ma anche i professionisti in pensione, ai quali le casse potrebbero ora chiedere di restituire le somme incassate in più. La tradizionale querelle.

    La vicenda è di quelle note: un professionista neo pensionato (dal 1° gennaio 2005) fa ricorso contro la cassa ragionieri che gli ha liquidato la pensione con i criteri della delibera 22 giugno 2002.

    Tale delibera, si ricorda, ha previsto il cambio di calcolo della pensione da retributivo a contributivo dalle anzianità maturate dal 1° gennaio 2004, lasciando il criterio retributivo alle anzianità maturate al 31 dicembre 2003. Tuttavia, per la quota retributiva ha stabilito che si considera la media dei redditi degli ultimi 24 anni e non più la media dei 15 redditi annuali più elevati degli ultimi 20 anni. Con il ricorso il professionista ha chiesto al Tribunale di dichiarare errato il calcolo della pensione per mancata applicazione del pro rata e in virtù del quale, invece, la quota di pensione retributiva doveva essere calcolata sulla media dei migliori 15 redditi e non degli ultimi 24 anni. n cambio di rotta. Il Tribunale da torto al professionista (una delle primissime sentenze in senso contrario a un indirizzo che conta più di 50 sentenze solo di Cassazione). Infatti, scrive nelle motivazioni che per il «passato ha deciso analoghe controversie riconoscendo il diritto all’applicazione del principio del pro rata integrale per il periodo antecedente al 1° gennaio 2007, aderendo all’interpretazione allora prevalente della Corte di cassazione», cioè prima del comma 763 dell’art. 1 della Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), che ha autorizzato gli enti a deliberare le modifiche al calcolo della pensione. «Nelle more, tuttavia», aggiunge il Tribunale, «è intervenuto il legislatore con l’art. 1, comma 488, legge n. 147/2013, precisando che «l’ultimo periodo dell’art. 1 comma 763, della legge n. 296/2006 si interpreta nel senso che gli atti e deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 e approvati dai ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296/2006 si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine».

    La novità sta proprio qui, per il Tribunale: se la normativa originaria imponeva di applicare in modo rigoroso i criteri nel tempo vigenti (pro rata), quanto introdotta dalla Finanziaria 2007 e dalla legge Stabilità 2014 richiede esclusivamente che tali criteri costituiscano un «parametro di ponderazione» nell’adozione delle delibere sulle modalità di calcolo delle pensioni. Peraltro, conclude il Tribunale, la legge Stabilità fa salve le delibere assunte prima del 2007, che sono «efficaci» e «valide» se destinate all’equilibrio di lungo periodo. Le reazioni. Soddisfatto il presidente della cassa ragionieri, Luigi Pagliuca: «ho sempre confidato che alla fine potesse prevalere il buonsenso nell’interpretazione di una norma che il legislatore ha voluto precisare una prima volta con la legge Finanziaria del 2007 e infine con l’ultima legge di Stabilità. Una Cassa di previdenza, dove le risorse economiche non sono infinite, deve poter tutelare i diritti di tutti i suoi iscritti e futuri pensionati. Ho fiducia che anche la Cassazione, accogliendo quest» principio che si è consolidato nei giudici di merito», ha concluso Pagliuca, «possa mutare il suo precedente orientamento e scrivere una parola definitiva sulla vicenda».

    ItaliaOggi – 15 luglio 2014 

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