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    Home»Novità normative»Dalla Regione»La Regione autorizza l’Azienda zero ad avvalersi dell’istituto del distacco di personale da enti e aziende del Ssr fino a 35 unità 
    Dalla Regione

    La Regione autorizza l’Azienda zero ad avvalersi dell’istituto del distacco di personale da enti e aziende del Ssr fino a 35 unità 

    Cristina FortunatiInserito da Cristina Fortunati10 Maggio 2017Nessun commento3 Minuti di lettura
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    Con la delibera n. 431 del 6 aprile 2017, pubblicata sul Bur n. 44 del 9 maggio, la Giunta regionale ha autorizzato il legale rappresentante dell’Azienda Zero ad avvalersi dell’istituto del distacco per lo svolgimento delle attività specialistiche da parte del personale proveniente dagli enti e dalle Aziende del Servizio sanitario regionale.

    “Nell’ottica di garanzia della massima e immediata operatività, la stessa Legge Regionale istitutiva (19/2016), all’art. 7, comma 4, prevede che l’Azienda Zero possa avvalersi anche di personale in distacco dalle Aziende Ulss e dagli enti del Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di personale” si legge nelle premesse della Dgr “al fine di fornire il supporto necessario all’espletamento delle funzioni già trasferite o che saranno trasferite al nuovo ente con ulteriori provvedimenti di Giunta”.

    L’iter procedimentale per l’utilizzo dell’istituto del distacco

    Il legale rappresentante di Azienda Zero, eventualmente previa richiesta dei dirigenti responsabili delle Unità Operative incardinate presso l’ente, indirizzerà al Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale apposita proposta motivata di distacco, che potrà riguardare sia personale del comparto che della dirigenza. il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale esprimerà il proprio nulla osta sulla richiesta. A fronte del rilascio del nulla osta il legale rappresentante di Azienda Zero trasmetterà al Direttore Generale dell’Azienda da cui dipende il personale interessato al distacco apposito testo di convenzione. il Direttore Generale dell’Azienda interessata, qualora ritenga di aderire alla richiesta di distacco, e previa acquisizione del consenso dell’interessato, sottoscriverà la convenzione e la trasmetterà all’Azienda Zero.

    La durata delle convenzioni di distacco non potranno eccedere un anno, con possibilità di rinnovo fino ad un massimo di complessivi tre anni, a fronte di stipula di nuova convenzione e contestuale conferma, dell’attività oggetto del distacco in ragione delle necessità organizzative dell’Azienda Zero e delle specifiche attività e progetti da realizzare.

    In relazione alle modalità di svolgimento dell’attività, si precisa che il distacco potrà essere sia a tempo parziale che a tempo pieno, con articolazione minima prevista in 3 giorni settimanali.

    Allo stato attuale, e tenuto conto della necessità di avviare nel più breve tempo possibile l’operatività di Azienda Zero, nelle more della definizione della dotazione organica e della piena operatività dell’ente, si ritiene di predeterminare come segue il contingente massimo di distacchi attivabili per l’anno 2017 da parte dell’Azienda Zero:

    1. 10 personale della dirigenza medica, veterinaria ed SPTA
    2. 25 unità del Comparto (di tutti i ruoli)

    per un totale di 35 unità complessivamente distaccabili dagli enti del SSR verso l’Azienda Zero.

    Le modalità di svolgimento dell’attività da parte del personale distaccato presso gli uffici dell’Azienda Zero sono disciplinate nello schema di convenzione allegato al provvedimento (Allegato A).

    Viene stabilito che la spesa dei distacchi è sostenuta da Azienda Zero, che rimborserà gli oneri sostenuti dalle aziende per la remunerazione del personale distaccato. L’importo riconosciuto alle singole aziende garantirà la copertura delle competenze stipendiali fondamentali e accessorie, al lordo degli oneri di legge.

    Qualora l’Azienda Zero intenda avvalersi di personale delle aziende sanitarie per meno di tre giorni alla settimana, si farà ricorso all’istituto della missione previo nulla osta del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale all’istanza di attivazione della missione da parte dell’Azienda Zero all’ente interessato, senza successiva stipula di alcuna convenzione. I relativi oneri non saranno ricompresi nei rimborsi di cui al presente atto ma seguono la disciplina stabilita per le missioni.

    431_AllegatoA_343057.pdf

    10 maggio 2017

     

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