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    Home»Notizie ed Approfondimenti»La sede dello stabilimento produttivo va indicato sempre sull’etichetta dei prodotti alimentari? Dal prossimo dicembre non più, dice l’esperto
    Notizie ed Approfondimenti

    La sede dello stabilimento produttivo va indicato sempre sull’etichetta dei prodotti alimentari? Dal prossimo dicembre non più, dice l’esperto

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche20 Settembre 2014Nessun commento2 Minuti di lettura
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    Il quesito. Spettabile Redazione, vorrei gentilmente porvi un quesito. Alla luce del regolamento UE N.1169/11 lo stabilimento produttivo va indicato in etichetta? Mi spiego meglio, siccome noi facciamo produzione conto terzi vorrei sapere se lo stabilimento produttivo può essere indicato in etichetta o deve essere indicato esclusivamente l’operatore alimentare che commercializza il prodotto.

    Risponde Dario Dongo, esperto di diritto alimentare e autore del libro “L’etichetta” che si può scaricare gratuitamente del sito.

    Il regolamento (UE) 1169/2011 non prescrive la sede dello stabilimento tra le informazioni obbligatorie in etichetta. La sede dello stabilimento, a ben vedere, non era neppure prescritta dalla previgente direttiva 2000/13/CE, la quale a sua volta aveva consolidato la precedente 1979/112/CE, relativa a etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.

    Il legislatore italiano aveva perciò introdotto la sede dello stabilimento quale notizia obbligatoria ulteriore, rispetto al cosiddetto “aquis communautaire”, con l’avallo della Commissione europea (la quale aveva riconosciuto il fondamento di tale prescrizione nella esigenza di garantire l’efficacia di gestione delle crisi).

    Allo stato attuale il decreto legislativo 109/92 é ancora applicabile, in Italia, fino a sua formale abrogazione. E dunque, in linea teorica, l’indicazione della sede dello stabilimento rimane obbligatoria per i prodotti realizzati e commercializzati in Italia.

    A decorrere dal 14.12.14 (data di formale applicazione di gran parte del reg. UE 1169/11) tuttavia, la prescrizione italiana della sede dello stabilimento potrà venire mantenuta solo a condizione che il Governo italiano provveda alla notifica di tale norma alla Commissione europea, ai sensi del regolamento predetto. E il Ministero per lo Sviluppo Economico, per sua parte, non ha manifestato interesse in tal senso.

    Ne segue che, a decorrere dal 14.12.14, l’obbligo di indicare la sede dello stabilimento non sarà più opponibile agli operatori.

    Dario Dongo – Il  Fatto alimentare – 20 settembre 2014 

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