L’ARAN nel numero di novembre di “ARAN informa” interviene sulle disposizioni contenute nell’art.4 del d.l. n. 101/2013 così come convertito nella Legge n. 125/2013 aventi ad oggetto “Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché limitazioni a proroghe di contratti e all’uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego.”
Il comma 1 dell’articolo apporta modifiche all’art. 36 del d.lgs. 165/2001, restringendo ulteriormente le ipotesi per le quali è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato, che pertanto potranno essere stipulati solo “per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”.
Al comma 2 dell’art. 36 sono poi aggiunti due periodi; nel primo si stabilisce, per prevenire fenomeni di precariato, la possibilità per le P.A. di concludere contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti, per concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato.
E’ poi prevista la possibilità di applicare la disposizione del terzo periodo del comma 61 dell’art. 3 della legge n. 350/2003 (Legge finanziaria per il 2004) in base alla quale le amministrazioni pubbliche, soggette a limitazione delle assunzioni (nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71 previste nel medesimo art. 3), possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo con le stesse. Resta ovviamente ferma la salvaguardia delle posizioni occupate nella graduatoria dai vincitori e idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.
Dopo il comma 5 bis dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, viene introdotto un comma 5 ter che stabilisce l’applicabilità alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 368/2001 sul tempo determinato (Attuazione della direttiva del Consiglio del 28 giugno 1999, n. 70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato), ribadendo tuttavia il limite alla utilizzazione di tali contratti indicato nel comma 1 dell’articolo, e sottolineando nuovamente, per il settore pubblico, il divieto di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il successivo comma 5 quater, aggiunto all’art. 36, stabilisce la nullità dei contratti conclusi in violazione delle norme dell’articolo e le conseguenze per il dirigente che lo abbia stipulato: responsabilità erariale, responsabilità ex art. 21 d.lgs. n. 165/2001 (responsabilità dirigenziale) e mancata retribuzione di risultato.
Comma 2: aggiunge all’ultima frase del comma 6 dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 le seguenti parole: e in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato art. 36 comma 5 quater, cioè le conseguenze per il dirigente richiamate sopra. In tal modo sono state sostanzialmente equiparate, per il dirigente, le sanzioni per un utilizzo improprio sia dei contratti a tempo determinato, che dei contratti co.co.co.
Comma 3: prevede che fino al 31 dicembre 2016, per le amministrazioni pubbliche che vogliano avviare procedure concorsuali per l’assunzione di personale, l’autorizzazione sia subordinata: a) alla verifica della avvenuta immissione in servizio presso l’amministrazione di tutti i vincitori di concorso collocati in graduatorie vigenti per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salvo comprovate necessità organizzative, non temporanee ed adeguatamente motivate; b) alla assenza di idonei collocati in graduatorie vigenti dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.
Comma 3 bis: stabilisce che per la copertura di posti in organico è comunque necessaria la previa attivazione della procedura ex art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva) in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario.
Pertanto, se una amministrazione ha necessità di coprire posti in organico, si ritiene che dovrà innanzitutto attivare la procedura di mobilità e, se restano ancora posti da coprire, potrà avere l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali solo dopo che saranno state verificate le situazioni sub a) (immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle graduatorie vigenti) e b) (assenza di idonei collocati nelle graduatorie vigenti a partire dal 1° gennaio 2007).
Comma 3 ter: anche ai vincitori ed agli idonei di cui al comma 3 si applica quanto previsto dall’art. 3 comma 61 terzo periodo della legge n. 350/20013 (Legge finanziaria per il 2004): assunzioni utilizzando graduatorie di altri enti.
Comma 3 quater: per quanto riguarda l’assunzione di vincitori ed idonei di procedure concorsuali iniziate ma non concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, essa è subordinata alla verifica del rispetto di quanto previsto nella lettera a) del comma 3 (avvenuta immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle graduatorie vigenti).
Comma 3 quinquies: stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2014 il reclutamento dei dirigenti e di tutte le figure professionali comuni alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 35 comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 (cioè le seguenti amministrazioni che abbiamo più di 200 unità di dipendenti: amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie – compresa quella per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali – gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca; restano esclusi dall’elenco regioni, enti locali e sanità) si svolge attraverso concorsi unici, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, previa ricognizione del fabbisogno preso le amministrazioni interessate e nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzione a tempo indeterminato.
Il concorso si potrà svolgere in ambito regionale allorché le vacanze riguardino sedi di amministrazioni ricadenti nella medesima regione.
Inoltre le amministrazioni di cui all’art. 35 comma 4 del d.lgs. 165/2001, potranno assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte dal Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al precedente comma 3 ed al successivo comma 6 e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione di cui al D.P.R. n. 70/2013.
Comma 3 sexies: gli enti di cui al già citato art. 35 comma 4 d.lgs. 165/2001, con le modalità di cui all’articolo stesso o previste dalla normativa vigente, possono essere autorizzati, ma solo per specifiche professionalità, a svolgere direttamente concorsi pubblici.
Le regioni e gli enti locali, che non sono ricompresi tra le amministrazioni indicate nel comma 4 dell’art. 35 e non hanno quindi l’obbligo di assumere attraverso i concorsi organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, possono tuttavia aderire alla ricognizione di cui al comma precedente e in questo caso si obbligano ad attingere, in caso di fabbisogno, alle graduatorie predisposte presso il Dipartimento, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. La trasparenza delle procedure è assicurata mediante la pubblicazione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, nel suo sito internet istituzionale, di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
Comma 3 septies: il bando di concorso delle procedure di reclutamento cui al comma 3 quinquies, può fissare un contributo di ammissione ai concorsi non superiore ai 10 euro.
Comma 4: in merito alle graduatorie di concorsi pubblici già espletati, prevede testualmente: L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016.
Per quanto riguarda i concorsi ancora vigenti alla data di entrata in vigore del decreto, si tratterebbe di concorsi risalenti addirittura al 2003, la cui vigenza è stata di volta in volta prorogata da disposizioni di legge, fino a questa ultima proroga al 2016.
Comma 5: nella prima parte, stabilisce che: per poter determinare il numero sia dei vincitori e degli idonei che sono inseriti in graduatorie ancora vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato; sia di coloro che, a seguito di ripetuti contratti a tempo determinato hanno maturato particolari requisiti di anzianità che li rendono idonei a poter partecipare alle procedure concorsuali previste dal successivo comma 6; sia dei lavoratori di cui al successivo comma 8 (lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili e lavoratori impegnati in lavori di pubblica utilità), il Dipartimento della Funzione pubblica avvierà, entro il 30 settembre 2013, un monitoraggio, specificando che le amministrazioni che intenderanno avvalersi delle procedure concorsuali di assunzione previste nei successivi commi 6 e 8, hanno l’obbligo di fornire le informazioni richieste. I dati ottenuti saranno resi accessibili sul sito internet del Dipartimento.
Nella seconda parte prevede che: a) per favorire la finalità di ridurre l’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, b) favorire l’avvio di nuove procedure concorsuali e c) anche l’assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile nelle graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato – in coerenza con il fabbisogno del personale da parte delle P.A. e dei principi costituzionali sull’adeguato acceso dall’esterno – sono definiti con DPCM da adottare entro il 31 marzo del 2014, criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni.
Comma 6: si occupa delle procedure concorsuali per l’assunzione dei tempi determinati che abbiano particolari requisiti.
Dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2016, le amministrazioni possono bandire, nel rispetto dei vincoli assunzionali vigenti e con i limiti stabiliti dall’art. 35 comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001[3], concorsi riservati solamente per: a) coloro che hanno i requisiti richiesti dall’art. 1 commi 519 (stabilizzazione del personale non di ruolo presso le P.A. per l’anno 2007) e 558 (stabilizzazione del personale delle regioni ed enti locali) della legge 296/2006 (cioè personale in servizio da almeno 3 anni, anche non continuativi o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge); b) coloro che hanno i requisiti di cui all’art. 3 comma 90 legge. 244/2007 (stabilizzazioni per l’anno 2008 sempre per personale con i requisiti sopra riportati, e per contratti stipulati anteriormente al 28 febbraio 2007); c) coloro che alla data di entrata in vigore del decreto hanno maturato, negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di servizio a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che bandisce il concorso, con l’esclusione dei servizi prestati preso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.
I dipendenti provinciali, non dirigenti, che abbiano i requisiti sopra richiesti, possono partecipare a procedure selettive indette anche da amministrazione diversa da quella di appartenenza, purché abbia sede nel medesimo territorio provinciale.
E’ stabilito poi che le procedure selettive di cui al comma, possono essere avviate solo in relazione alle assunzioni che possono essere effettuate per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, con una riserva di posti che, in alternativa a quanto previsto dall’art. 35 comma 3 bis (40%) del d.lgs. n. 165/2001 può arrivare anche, ma non superare, al 50%.
Le graduatorie derivanti dalle procedure suddette sono utilizzabili per le assunzioni nel quadriennio 2013-2016. Per il comparto scuola resta ferma la disciplina specifica.
I successivi commi 6 bis e ter riportano piccole modifiche all’art. 1 comma 166 legge n. 228/2012 (finanziaria 2013) e art. 2 comma 4 duodecies del d.l. n. 35/2005 (l. n. 80/2005)
Comma 6 quater: per gli anni 2013, 2014 e 2015 e 2016, le amministrazioni pubbliche che hanno proceduto, ai sensi dell’art. 1 comma 560 della legge 27 dicembre 2006 n. 296[4], a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami (si tratta degli enti sottoposti a patto di stabilità interno), possono – in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili e fermo restando il patto di stabilità -, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6, procedere alla assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive sopra indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni. Nelle more delle suddette procedure, regioni e comuni (non sono indicate le province) possono prorogare, comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente comma, ma sempre nei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalità.
Comma 7: stabilisce che: Per meglio realizzare le finalità di cui al comma 6 sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione, tenuto conto dell’effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate.”
Comma 8: detta norme per l’assunzione a tempo indeterminato, da parte degli enti territoriali, dei lavoratori che svolgono lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilità.
Comma 9: le amministrazioni che, nella programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2013-2016, prevedono di effettuare le procedure concorsuali di cui sopra, possono prorogare – nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall’art. 9 comma 28 del d.l. n.78/2010[5] (L. n. 122/2010 – Misure urgenti in tema di stabilizzazione finanziaria e competitività economica)) – i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga deve essere fatta in base all’effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti indicati nella programmazione triennale, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
Per quanto riguarda le province, fermo restano per loro il divieto di assumere a tempo indeterminato fino a che non saranno emanate le norme per la loro riduzione e razionalizzazione, esse possono comunque prorogare, per esigenze di continuità dei servizi, i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014; sempre nel rispetto dei vincoli e del contenimento della spesa previsto dalla normativa vigente.
Per le proroghe dei contratti a tempo determinato negli enti di ricerca, possono essere utilizzate, in deroga al comma presente, le risorse di cui all’art. 1 comma 188 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per l’anno 2006), ma esclusivamente per il personale impegnato nei progetti finanziati con tali risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi.
Comma 9 bis: prevede disposizioni speciali per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle suddette regioni.
Comma 9 ter: Prevede, con l’osservanza dei limiti indicati nell’articolo stesso, la possibilità, per il Ministero dell’interno, di bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 4 del d.l. 54/2013 (l. n. 85/2013).
Comma 10: detta disposizioni per l’attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9 dell’articolo, da parte degli enti locali e del Servizio sanitario nazionale, resta in ogni caso salvo quanto previsto dall’art. 10 comma 4 ter del d.lgs. n. 368/2001 (Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato in attuazione della direttiva 1999/70/)[6].
Comma 10 bis: trasforma in liste speciali ad esaurimento le liste istituite dall’INPS ex art. 5 comma 12 d.l. n. 463/1983 (l. 638/1983) per l’effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori, formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro.
Comma 10 ter: si occupa della trasformazione dei comitati locali e provinciali.
Commi 10 quater, quinquies e sexies: apportano modifiche al d.lgs. n. 78/2012 (Riorganizzazione della Associazione italiana della Croce Rossa).
Comma 10 septies: apporta modifiche all’art. 42 bis del d.l. n. 69/2013 (L. 98/2013) relativo ai certificati per l’attività sportiva non agonistica.
Comma 11: Prevede l’esclusione, dalla applicazione del decreto legislativo n. 368/2001 (Accordo quadro CE sul lavoro a tempo determinato), anche del personale educativo e scolastico degli asili nido e delle scuole dell’infanzia degli enti locali, aggiungendo un ultimo periodo al comma 4 bis dell’art. 10 del d.lgs.368/2001.
Comma 12: aggiunge i servizi scolastici e quelli per l’infanzia ai servizi che sono esclusi dalla applicazione di quanto previsto dall’art. 114 comma 5 bis del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
Commi 13 e 14: riguardano i contratti di lavoro per il personale impiegato nella ricostruzione della città dell’Aquila.
Comma 15: si occupa del reclutamento del personale di magistratura.
Comma 16: modifica l’art. 35 comma 4 del d.lgs. 165, eliminando il riferimento anche agli enti di ricerca contenuto nel secondo periodo del comma ed aggiungendo, alla fine del comma stesso, due nuovi periodi relativi agli enti di ricerca[8].
Comma 16-bis: modifica l’art. 55 septies comma 5 ter del d.lgs. n. 165/2001 il cui nuovo testo stabilisce: Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.”
Comma 16 ter: riguarda le assunzioni a tempo indeterminato delle camere di commercio, artigianato, industria e agricoltura.
Ilpersonale.it – 4 dicembre 2013