Lavoratrici in pensione con 35 anni di contributi e 57 d’età fino al 31 dicembre 2015, senza applicare né finestre né incrementi di speranza di vita. Lo prevede una risoluzione approvata dalle commissioni lavoro di camera e senato, che impegna l’Inps a rivedere le istruzioni della circolare n. 35/2012 sulla cosiddetta «opzione per il contributivo» in tema di requisiti per il pensionamento delle donne. La risoluzione ha ricevuto il parere favorevole di governo e ministero del lavoro, ma non del ministero dell’economia che teme problemi di copertura finanziaria.
L’opzione per il contributivo è una misura a esclusivo favore delle lavoratrici, sia del settore pubblico che privato. Secondo la risoluzione approvata da Camera e Senato (bipartisan, votata cioè da tutti i parlamentari) l’opzione contributiva è stata interpretata dall’Inps troppo rigidamente e in maniera illegittima con l’introduzione della decorrenza temporale (finestra).
Introdotta in via sperimentale dalla legge n. 243/2004 (la riforma Maroni), prevede fino al 31 dicembre 2015 la possibilità per le donne di conseguire il diritto all’accesso alla pensione di anzianità in presenza di almeno 35 anni di contributi e di un’età di almeno 57 anni per le lavoratrici dipendenti e di 58 per le lavoratrici autonome, a condizione di optare per la liquidazione della pensione secondo le regole di calcolo «contributivo». La misura è stata salvata dalla riforma Fornero del 2012 (art. 24, comma 14, del dl n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011).
Che cosa sostiene l’Inps. Nella circolare n. 35/2012 l’Inps ha precisato che le lavoratrici che possono avvalersi dell’opzione contributiva sono quelle che entro il termine del 31 dicembre 2015 riescono ad avere la liquidazione della pensione (cioè la decorrenza) e non solo la maturazione dei requisiti (cioè il diritto), requisiti i quali peraltro vanno adeguati alla «speranza di vita» (tre mesi in più all’età dal 1° gennaio 2013). In pratica, secondo l’Inps nel calcolo del termine per l’opzione (31 dicembre 2015), deve tenersi conto anche della «finestra» che è di 12 mesi nel caso dei lavoratori dipendenti e 18 mesi degli autonomi. Ragion per cui l’ultima occasione per esercitare l’opzione è il 31 maggio 2014 per le lavoratrici autonome, il 30 novembre 2014 per le dipendenti del settore privato e il 30 dicembre 2014 per le dipendenti del pubblico, date ultime cioè entro cui maturare sia età (57 anni e 3 mesi) che contributi (35 anni) per far sì che la decorrenza della pensione avvenga entro il 31 dicembre 2015 (l’Inps fa decorrere la pensione dal 1° giorno del 13mo ovvero 19mo mese successivo a quello di maturazione dei requisiti per effetto della finestra, rispettivamente, ai lavoratori dipendenti e a quelli autonomi; alle impiegate pubbliche, invece, la pensione decorre dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti più 12 mesi di finestra).
La risoluzione del parlamento. Secondo la risoluzione approvata da camera e senato (bipartisan, votata cioè da tutti i parlamentari) l’opzione contributiva è stata interpretata dall’Inps troppo rigidamente e in maniera illegittima con l’introduzione della decorrenza temporale (finestra). Perciò impegna il governo a sollecitare l’Inps, anche allo scopo di evitare contenziosi già avviati e futuri, a rivedere le indicazioni espresse nella circolare n. 35/2012 «nel senso che per tali lavoratrici non deve essere applicata la finestra mobile per la decorrenza del trattamento pensionistico né le aspettative di vita, ma resta valida la semplice maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015». Tradotto in pratica, per andare in pensione alle donne sarà sufficiente che entro il 31 dicembre 2015 risultino maturati 35 anni di contributi e l’età di 57 (dipendenti) ovvero 58 anni (autonome).
ItaliaOggi – 15 gennaio 2014