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    Lavoro. Maxi sanzioni, stop della Camera. Raddoppiate e non decuplicate le multe su orari e riposi settimanali

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche12 Febbraio 2014Nessun commento4 Minuti di lettura
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    contratto termine orario-lavoroLa decuplicazione di alcune sanzioni in materia di lavoro non ci sarà. Il vertiginoso aumento è scongiurato grazie alle modifiche apportate al Dl 145/2013 (cosiddetto “Destinazione Italia”), in fase di conversione in legge. Anche la destinazione delle risorse economiche derivanti dalle variazione dell’impianto sanzionatorio, subisce cambiamenti. Rimossa anche la parte in cui si prevedeva che gli enti pubblici (Inps, Inpgi, Inail) dovessero sottoporre, preventivamente, la programmazione delle verifiche ispettive all’approvazione del ministero del Lavoro. Per quanto attiene alle sanzioni per mancato rispetto della normativa in materia di superamento della durata massima dell’orario di lavoro e del mancato riconoscimento del riposo settimanale, che sarebbero dovute aumentare di 10 volte, le modifiche apportate si limitano a raddoppiare il loro ammontare.

    Si prevede, inoltre, che il raddoppio operi dalla data di entrata in vigore del Dl 145/2013 (24 dicembre 2013). In caso di violazione, per entrambe le tipologie, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 200 a 1.500 euro (era da 100 a 750). La sanzione, invece va da 800 a 3.000 euro (era da 400 a 1.500), se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno tre dei “periodi” che l’azienda usa per rilevare la media dell’orario di lavoro effettuato dai dipendenti. Gli importi salgono ulteriormente, da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 10.000 euro, (erano 1.000 e 5.000) se sono coinvolti più di dieci lavoratori o se la trasgressione interessa almeno cinque “periodi” di riferimento. In questo ultimo caso non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

    La sanzione per il datore di lavoro che non permette al lavoratore di riposare 11 ore consecutive ogni 24 ore va da da 100 a 300 euro (era da 50 a 150 euro). Se, però, la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata in almeno tre periodi di 24 ore, la sanzione amministrativa va da 600 a 2.000 euro (era da 300 a 1.000 euro). Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di 24 ore, la sanzione amministrativa va da 1.800 euro a 3.000 euro (era da 900 a 1.500 ) e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

    Per quanto riguarda, invece, la maxi sanzione – prevista in caso di utilizzo di lavoratori in nero – resta confermato l’aumento del 30%, ma il nuovo testo amplia il novero delle somme che vengono innalzate. Viene, infatti, incluso anche l’importo sanzionatorio che si deve alla pagare alla Asl per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività in cui il datore di lavoro inadempiente è incorso (articolo 14, Dlgs 81/2008). Ne deriva che, ferma restando l’applicazione delle sanzioni per la mancata comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (che non subisce incrementi), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.950 (era 1500) a euro 15.600 (era 12.000) per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 195 (era 150) per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Si incrementa, di conseguenza, anche la penalizzazione prevista per i lavoratori occupati dapprima in nero e poi regolarizzati. In tal caso la sanzione va da euro 1.300 (era 1.000) a euro 10.400 (era 8.000) per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 39 (era 30) per ciascuna giornata di lavoro irregolare.

    Il Dl 145/2013 prevede, inoltre, che per tale violazione non sia ammessa la diffida, la quale resta invece possibile per le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Paga il 30% in più anche il datore di lavoro che incorre nella sospensione dell’attività per lavoro irregolare o per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In questo caso, la norma sanzionatoria di riferimento (articolo 14,comma 4, lettera C del Dlgs 81/2008) prevede il pagamento, rispettivamente, di una somma aggiuntiva pari a 1.950 euro (era 1.500) e a 3.250 euro (era 2.500).

    Come già accennato, le modifiche apportate al testo del decreto, ora includono anche la sanzione prevista all’articolo 14, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 81/2008: di conseguenza la somma aggiuntiva unica, finora fissata in 2.500 euro, sale a 3.250 euro.

    Il Sole 24 Ore – 12 febbraio 2014 

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