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    Home»Notizie ed Approfondimenti»Notizie»Lavoro pubblico e collocamento a riposo. Problematiche legate al decreto “Salva-Italia”, gli emendamenti delle Regioni
    Notizie

    Lavoro pubblico e collocamento a riposo. Problematiche legate al decreto “Salva-Italia”, gli emendamenti delle Regioni

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche20 Marzo 2012Nessun commento2 Minuti di lettura
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    1a1a6_a1440_Conferenza_RegioniLa Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 15 marzo 2011, ha approvato un documento che fa il punto su alcune problematiche del personale dipendente pubblico (relativamente alle disposizioni dell’articolo 24 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011) proponendo anche alcune proposte emendative rispetto alla normativa in vigore. Le osservazioni e gli emendamenti proposti sono correlati a talune problematiche relative al collocamento a riposo di dipendenti nei cui confronti trovano applicazione normative regionali (leggi o verbali di concertazione sindacale) di disciplina dell’istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e di quello dell’esonero dal servizio.

    In particolare si tratta di dipendenti che, sulla base di istanze di risoluzione o di esonero già formalmente accettate dall’amministrazione prima dell’entrata in vigore del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, avrebbero conseguito il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti in vigore ante decreto (quote o anzianità massima contributiva di 40 anni) nel 2012 ma che, in virtù delle modifiche apportate dallo stesso alla normativa in materia previdenziale, dovranno attendere il compimento del sessantaseiesimo anno di età (pensione di vecchiaia) oppure il raggiungimento delle annualità contributive utili per accedere alla cosiddetta pensione anticipata.

    Il documento pone l’attenzione sulla stringente necessità di uniformare la disciplina per i lavoratori del settore privato e del settore pubblico, con riferimento in particolare alla deroga introdotta dal comma 15 bis dell’art. 24 del D.L. 201/2011 che consente solo ai primi l’accesso di fatto al trattamento di pensione al compimento dell’età anagrafica di 64 anni, deroga che, non comprendendo anche i dipendenti pubblici, appare costituzionalmente illegittima in quanto generatrice di un’ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di lavoratori, ed in quanto tale suscettibile di generare un notevole contenzioso con altissima probabilità, per quanto anzi detto, di determinare una pronuncia di incostituzionalità della norma da parte della Corte Costituzionale.

    20 marzo 2012 – riproduzione riservata

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