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Licenziamenti, dirigenti nel «conto». Dopo la sentenza della Corte di giustizia Ue l’Italia dovrà modificare la legge 233/91

Anche le figure di vertice pesano ai fini della soglia d’attivazione. In caso di esuberi la fase d’informazione e consultazione dovrà coinvolgere i sindacati dei manager

I licenziamenti collettivi sono disciplinati dalla legge 223/91, la quale, all’articolo 4, paragrafo 9, esclude la categoria dei dirigenti dal suo campo di applicazione. Non solo il legislatore italiano ma anche la giurisprudenza e la dottrina maggioritarie hanno da sempre ritenuto inapplicabile ai dirigenti la disciplina dei licenziamenti collettivi, facendo leva sulla peculiarità del rapporto dirigenziale, contraddistinto da un forte legame fiduciario con il datore di lavoro e dall’inapplicabilità delle norme limitative del licenziamento individuale ex lege 604/66.

Su queste basi, il legislatore ha continuato a escludere i dirigenti dal campo di applicazione della legge 223/91 anche dopo la direttiva 98/59/CE in materia di licenziamenti collettivi. Tale direttiva (che fa seguito alla 129 del 17 febbraio 1975, modificata dalla 56 del 24 giugno 1992) ha dettato ai singoli Stati una disciplina comune in caso di licenziamenti collettivi, individuando, quali destinatari, tutti i lavoratori (subordinati), eccezion fatta per quelli a tempo determinato (purché il licenziamento non avvenga prima dello spirare del termine), i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e gli equipaggi delle navi.

Più volte sollecitata dalla Commissione europea a dar conto di tale esclusione, l’Italia si è difesa sostenendo che la normativa e i contratti collettivi offrirebbero ai dirigenti una tutela economica maggiore rispetto agli altri lavoratori, costituendo per ciò stesso disposizioni «più favorevoli» in base all’articolo 5 della Direttiva.

Tale tesi non ha convinto, tuttavia, la Corte di giustizia Ue, la quale – con l a sentenza C-596/2012 del 13 febbraio 2014 – ha stabilito che l’Italia, avendo escluso mediante l’articolo 4, paragrafo 9, della legge 223/91, la categoria dei dirigenti dall’ambito di applicazione della procedura prevista dall’articolo 2 della direttiva 98/59 è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 1, paragrafo 1 e 2 di tale direttiva (si legga anche «Il Sole 24 Ore» del 15 febbraio scorso).

La pronuncia dei giudici europei impatta in maniera importante sia sulla disciplina del licenziamento dei dirigenti, sia sulla gestione delle riduzioni di personale all’interno delle aziende. Ne consegue che la fase d’informazione e consultazione condotta tra la parte datoriale e le associazioni sindacali dei lavoratori in esubero deve coinvolgere, dopo la sentenza in poi, anche le associazioni sindacali di rappresentanza dei dirigenti; occorrerà, inoltre, tener conto dei licenziamenti dirigenziali e con ciò potrà essere più facilmente raggiunta la soglia dei licenziamenti a fronte dei quali è necessario attivare la procedura.

Si auspica da più parti un celere intervento del legislatore – doveroso al fine di evitare le sanzioni pecuniarie della Corte europea – che attui un corretto recepimento della direttiva 98/59/CE e che porti chiarezza all’intera materia soprattutto in merito agli aspetti non affrontati dalla Corte di giustizia, quali l’applicabilità ai dirigenti del trattamento di mobilità e del regime sanzionatorio previsti dalla legge 223/1991.

Si tratta, comunque, di un intervento non agevole dal momento che si dovrà tener conto delle peculiarità della categoria dirigenziale e che richiederà, pertanto, l’introduzione di una normativa specifica – sicuramente più snella – per i dirigenti, considerato oltretutto che nessuna preclusione in tal senso è contenuta nella pronuncia della Corte di giustizia.

In attesa di un rapido intervento del nostro legislatore, ragioni di prudenza consigliano al datore di lavoro che si trova nella necessità di aprire una procedura collettiva di riduzione del personale di estendere l’invito alle organizzazioni sindacali del personale dirigente onde scongiurare che sia inficiata l’intera procedura o, quanto meno, i singoli licenziamenti intimati nei confronti di dirigenti.

Del resto, sebbene le direttive non trasposte non possano essere fatte valere nei rapporti tra privati, il giudice italiano è vincolato a dare attuazione al diritto comunitario, ivi comprese le statuizioni della Corte di giustizia, in base al ben noto principio del primato del diritto comunitario secondo cui «qualsiasi giudice nazionale, adito nell’ambito della sua competenza, ha l’obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna, sia anteriore sia successiva alla norma comunitaria” (ex plurimis: CGE, 9 marzo 1978 – cosiddetta sentenza Simmenthal).

Il Sole 24 Ore – 24 giugno 2014 

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