Il regime sperimentale previsto dalla Riforma Maroni (legge 243/2004) riservato alle donne che intendono accedere alla pensione con le sole regole di calcolo del sistema contributivo non può essere invocato qualora le assicurate abbiano perfezionato un diritto a pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, sia nel caso in cui il diritto è stato perfezionato entro il 31 dicembre 2011 sia qualora dovesse essere raggiunto con i più elevati requisiti introdotti dalla Riforma Monti-Fornero. Lo precisa l’Inps con il messaggio 219 pubblicato ieri.
Il regime sperimentale è rivolto alle lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni e 3 mesi (dal 1° gennaio 2013) e 35 anni di contributi; le lavoratrici autonome devono avere almeno 58 anni e 3 mesi oltre al citato requisito contributivo. Dal perfezionamento dei requisiti dovranno trascorrere dodici mesi (diciotto per le autonome) legati alla finestra mobile che in tal caso continua a essere operativa. L’istituto afferma inoltre che non possono beneficiare della sperimentazione le lavoratrici destinatarie delle disposizioni in materia di “salvaguardia” introdotte dalle norme che sono intervenute nel tempo. Soltanto qualora le stesse non dovessero rientrare nel personale in deroga, allora sarà possibile presentare domanda di pensione di anzianità nel regime sperimentale.
Precluso l’accesso alla “pensione contributiva” anche nel caso in cui le lavoratrici matureranno il requisito anagrafico e contributivo nell’anno 2015 e per le quali – per effetto della finestra mobile – la prima decorrenza utile dovesse collocarsi post 2015. La domanda di pensione con opzione al regime sperimentale può essere oggetto di rinuncia secondo i criteri generali in materia di domanda di pensione.
Il decreto Salva Italia ha stabilito altresì una riduzione delle pensioni per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato (ex 40 anni) prima dei 62 anni di età. La riduzione si applica sulle quote di pensione maturate fino al 2011 per i soggetti che possono vantare 18 anni di contributi al 1995 oppure sulle quote fino al 1995 per i soggetti con meno di 18 anni di contributi alla stessa data. Subito dopo, il Milleproroghe ha previsto la non applicazione della penalizzazione nei confronti degli assicurati che maturano il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017 e che possono vantare contribuzione derivante da prestazione effettiva di lavoro, compresi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio, malattia e cassa integrazione ordinaria.
Tuttavia, l’Inps conferma che la contribuzione derivante da riscatto per costituzione della rendita vitalizia (articolo 13 legge 1338/1962) può essere ricompresa tra la contribuzione utile non comportando l’applicazione della riduzione poiché si tratta di un periodo per il quale risulta accertato lo svolgimento di attività lavorativa. La costituzione di rendita vitalizia consiste nel versamento – da parte del lavoratore – di un onere finalizzato a coprire periodi contributivi per i quali il datore di lavoro ha omesso il relativo versamento e non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione.
Per quanto riguarda i nati nel 1952, per i quali il decreto Salva Italia ha previsto una deroga a condizione che alla data del 28 dicembre 2011 svolgessero attività lavorativa dipendente nel settore privati, l’Inps precisa – su indicazione del ministero del lavoro – che la deroga non può estendersi ai soggetti che a tale data avevano perso il posto di lavoro, comportandone l’esclusione tra i destinatari della salvaguardia. Inoltre la norma non può trovare applicazione nei confronti degli iscritti alle Casse di previdenza gestite dall’ex Inpdap.
Per quanto attiene i trattamenti di anzianità (40 anni di contributi) liquidati in regime di totalizzazione (istituto alternativo alla ricongiunzione), il pagamento avverrà – trascorsa la finestra mobile di diciotto mesi – con un ulteriore posticipo di un mese che nel 2013 sale a due mesi oltre all’adeguamento legato alla speranza di vita (+3 mesi).
Contributivo
01|I REQUISITI
Il messaggio 219 dell’Inps riassume anche i requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2011 per il diritto alla pensione di vecchiaia con il sistema contributivo:
60 anni di età per le donne e 65 per gli uomini con almeno 5 anni di contribuzione effettiva; almeno 40 anni di contributi escludendo quelli volontari e moltiplicando per 1,5 quelli anteriori al diciottesimo anno di età; almeno 35 anni di contributi più requisito anagrafico; se il richiedente ha meno di 65 anni, la pensione deve essere non inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale
Il Sole 24 Ore – 5 gennaio 2012