Da ItaliaOggi. Scudo penale depotenziato per il made in Italy e per le pmi. Lo schema di decreto legislativo sulla non punibilità dei fatti tenui e non abituali prevede l’esenzione dalla punizione dei colpevoli di reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni (o con pena pecuniaria da sola o congiunta alla pena detentiva). Il provvedimento dispone, dunque, un taglio lineare della rilevanza penale di tantissimi illeciti.
E come tutti i tagli lineari è prevedibile che si creino scompensi, in questo caso rispetto alla tutela di determinati beni, che interessano il sistema economico. Il catalogo dei reati potenzialmente compresi nella soglia non prevede esclusioni e a farne le spese potrebbero essere anche le imprese.
Dell’arretramento della tutela, non a caso, si accorge la relazione allo schema di decreto legislativo, che, espressamente, ammette la possibilità «del sacrificio delle ragioni della persona offesa che ben potrebbe essere una piccola e media impresa». Se però il decreto legislativo farà il suo corso, senza limitazioni per singole materie, non è sempre detto che le piccole e medie imprese possano trovare una compensazione di tutela con altri strumenti, per esempio con il processo civile per il risarcimento del danno.
Alla base del provvedimento in commento stanno esigenze di deflazione del processo penale e di svuotamento delle carceri, esigenze di carattere generale che, nei casi concreti, potrebbero confliggere con le aspettative di tutela della vittima del reato.
I reati interessati dalla depenalizzazione in concreto comprendono anche i reati che si potrebbero definire a tutela del made in Italy o comunque degli interessi aziendali e commerciali delle imprese. Si prenda l’esempio della frode in commercio o della vendita con marchi mendaci o della contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari o ancora della frode informatica o di quella in commercio. Si tratta di reati il cui massimo della pena sta nei cinque anni e che, quindi, potrebbero risultare non punibili se la condotta di chi ha commesso il fatto non è abituale e se il danno è di speciale tenuità. Tutte circostanze rimesse alla discrezionalità del giudice.
Tra l’altro se si subiscono plurimi fatti lievi da parte di una pluralità di soggetti, il danno per l’impresa nel suo complesso potrà essere rilevante, ma ogni fatto andrà esaminato separatamente, con la conseguenza che viene meno il deterrente penale.
Sempre dal punto di vista dell’impresa, va considerato anche che, poiché la norma comprende tutte le contravvenzioni, tutti i reati puniti con pena pecuniaria e tutti i reati con pena massima non superiore a cinque anni, potranno beneficiare della speciale agevolazione i datori di lavori rispetto alle violazioni previste dal Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, compresi in quei limiti. Naturalmente purché il fatto non si inserisca in una scelta d’impresa (che contrasterebbe con il requisito dell’abitualità).
La dichiarazione di non punibilità incide anche sulla possibilità di avere il risarcimento del danno. Sulla carta la vittima potrà sempre chiedere il risarcimento con un separato processo civile, ma non è detto che raggiunga l’obiettivo.
Si tratterebbe di controversie civili di piccolo importo (come prevedibilmente è un risarcimento del danno da mini-reato) per cui la valutazione costi (certi e in costante aumento della giustizia) e dei benefici (incerti) potrebbe disincentivare dall’intraprendere quella strada. Il risultato è che la vittima di un mini-reato non può pretendere dallo stato che il processo penale arrivi a sentenza ed è, di fatto, scoraggiato dal proporre una causa civile. Si rischia, dunque, che il colpevole non venga condannato e che la vittima non ottenga nulla.
ItaliaOggi – 27 gennaio 2015