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“Made in”: obbligo di segnalare l’ingrediente primario di origine diversa. Riprendono i lavori a Bruxelles. Nuova bozza dell’atto di esecuzione

Dario Dongo, dal Fatto alimentare. Il Gruppo di Lavoro che a Bruxelles si occupa del regolamento Food Information to Consumers ha finalmente ripreso i lavori su un dossier che pareva insabbiato da alcuni anni, in tema di dichiarazione d’origine. Vediamo di che si tratta.

Il regolamento (UE) n. 1169/11 ha introdotto diverse novità sull’indicazione d’origine degli alimenti. Tra queste, “Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:

a) è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure

b) il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento.” (art. 26.3).

L’applicazione di tale regola é tuttavia “soggetta all’adozione degli atti di esecuzione” che il legislatore europeo aveva delegato alla Commissione, entro il 13 dicembre 2013.

Dopo oltre due anni di ritardo, che è fin troppo facile attribuire alle lobby delle multinazionali contro-interessate alla trasparenza, il 22 febbraio 2016 la Commissione europea, ha presentato una nuova bozza dell’atto di esecuzione di cui sopra, che riprende la norma regolamentare con alcune aggiunte:

– le diciture alternative “[prodotto in…] con materia prima di origine/provenienza di …” e “[prodotto in…] con materia prima di origine/provenienza diversa” dovranno venire riportate sull’etichetta in caratteri identici – per formato e dimensione – a quelli impiegati per la dichiarazione d’origine del prodotto,

– il livello di precisione del riferimento geografico (Regione o Paese o UE) dovrà essere pari a quello utilizzato per il Made in il prodotto, a meno che la materia prima provenga da più zone (nel qual caso ci si potrà riferire al livello territoriale immediatamente superiore più ampio).

Rimane un pericoloso equivoco, di peculiare rilievo nella battaglia contro il cosiddetto Italian sounding. La Commissione, su evidente sollecito delle lobby di cui sopra, vorrebbe escludere l’applicazione della norma in esame ai riferimenti geografici legati a ricette e preparazioni caratteristiche dei vari territori. E così, per citare un esempio, la dicitura “ragù bolognaise” su una lattina di sugo Made in Germany con carni ucraine non comporterebbe alcun dovere di chiarimento nei confronti del consumatore.

Note

$1(1)    L’ingrediente primario, a norma del reg. UE 1169/11,  è “l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa” (art. 2.2.q).

Il Fatto alimentare – 29 marzo 2016 

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