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    Home»Notizie ed Approfondimenti»Meat Sounding: la Francia dice no con un decreto. Dal primo ottobre per i prodotti vegetali non potranno essere utilizzate denominazioni che richiamano quelli carnei
    Notizie ed Approfondimenti

    Meat Sounding: la Francia dice no con un decreto. Dal primo ottobre per i prodotti vegetali non potranno essere utilizzate denominazioni che richiamano quelli carnei

    Cristina FortunatiInserito da Cristina Fortunati4 Luglio 2022Nessun commento2 Minuti di lettura
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    Dal 1 ottobre 2022 in Francia i prodotti vegetali con denominazioni che richiamano quelli carnei, dovranno trovarsi un nome originale. Questa la decisione del Governo formalizzata con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale francese, del decreto n. 2022-947 del 29 giugno 2022.

    Il decreto deriva dall’applicazione dell’articolo L. 412-10 del codice del consumo, istituito con la Legge n° 2020-699 del 10 giugno 2020 relativa alla trasparenza dell’informazione sui prodotti agroalimentari, secondo il quale:

    “I nomi utilizzati per designare prodotti alimentari di origine animale non possono essere utilizzati per descrivere, commercializzare o promuovere prodotti alimentari contenenti proteine ??vegetali. Un decreto fisserà il limite di proteine ??vegetali oltre la quale questa denominazione non è possibile. Lo stesso decreto definirà anche le modalità di applicazione del presente articolo e le sanzioni comminate in caso di violazione”.

    Più nello specifico, nella sezione 2 si indica che è vietato utilizzare, per designare un prodotto trasformato contenente proteine ??vegetali:

    1. una denominazione legale per la quale non è prevista l’aggiunta di proteine ??vegetali dalle norme che definiscono la composizione dell’alimento in questione;
    2. una denominazione riferita ai nomi di specie animali e gruppi di specie, alla morfologia o anatomia animale;
    3. un nome che utilizzi la terminologia specifica di macellaio, salumeria o pescheria;
    4. un nome di un alimento di origine animale rappresentativo di uso commerciale.

    Mentre può esserci un richiamo nell’indicazione:

    1. per i prodotti alimentari di origine animale contenenti proteine ??vegetali in una determinata proporzione quando tale presenza è prevista dalla normativa o menzionata nell’elenco allegato al decreto stesso;
    2. per designare aromi o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti utilizzati negli alimenti.

    Ad esempio le denominazioni tratte dal codice d’uso delle carni macinate e delle preparazioni a base di carne macinata possono avere un contenuto massimo di proteine vegetali del 7,0% (espresso sull’estratto secco).

    Sono state anche stabilite delle sanzioni, che vanno da 1.500 a 7.500 euro, per chi non rispetta i requisiti stabiliti e si specifica che i prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in altri Stati membri dell’UE o in Turchia, o in altri Paesi facenti parte dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo, non sono soggetti a quanto stabilito nel decreto.

    E’ possibile consultare qui il testo completo del decreto.

    Di Silvia Fiorani|4 Luglio 2022 | Ruminantia 
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    Cristina Fortunati
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